FAQ
Esenzione TARI
La Tassa sui Rifiuti (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Aree escluse dalla tassazione
Non sono soggette a TARI:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali già assoggettati al tributo, purché non operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quando non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Esenzioni per le utenze domestiche
Per le utenze domestiche sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree che, per le loro caratteristiche oggettive, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto non utilizzati.
Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (oppure con arredi collocati alla rinfusa e non utilizzabili);
- immobili non allacciati ai pubblici servizi di rete;
- immobili interessati da lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo autorizzati dagli enti competenti.
L'esclusione si applica per il periodo di validità dei relativi provvedimenti autorizzativi (licenze, permessi o concessioni) e comunque non oltre la data di conclusione dei lavori.
Esenzioni per le utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree non utilizzati a seguito di:
- sospensione dell'attività;
- revoca della licenza;
- fallimento;
- altre cause debitamente documentate che comportino il mancato esercizio dell'attività commerciale, professionale o produttiva.
Ulteriori informazioni
Per conoscere nel dettaglio tutte le condizioni di esclusione e le modalità di applicazione dell'agevolazione, si invita a consultare gli articoli 9 e 10 del vigente Regolamento TARI.