Terreni e Fabbricati agricoli

Ultima modifica 29 gennaio 2024

fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti pagamento dell'imposta.
L'immobile è considerato strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D10 o se possiede l'annotazione di ruralità posta dal competente Ufficio del Territorio.
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Fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Tale obbligo non sussisteva per:

- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l'acquacoltura e le vasche di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i forni e simili di altezza utile inferiore a m. 1,80, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
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Terreni agricoli

Il valore di tali unità immobiliari è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a:

- 75 per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- 135 per i terreni agricoli negli altri casi.

Per l'anno 2024, così come la precedente annualità, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professonali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.
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Aree edificabili

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.