Scadenze e Modalità di Pagamento (Tasi)

Ultima modifica 15 gennaio 2020

Il pagamento della Tasi, per l'anno 2019, doveva essere compiuto osservando le seguenti scadenze:

17 giugno 2019: acconto o pagamento in unica soluzione
16 dicembre 2019: saldo
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Acconto

Il versamento della rata di acconto, per le unità ancora oggetto di tassazione, è pari al 50% dell'imposta annuale e deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno (in quanto invariate rispetto all'anno 2018), ossia:

- 2 per mille: per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1 per mille: per i fabbricati rurali strumentali;
- 0 per mille: per tutti gli altri immobili.

Le medesime aliquote saranno utilizzate in caso di pagamento in soluzione unica.

All'abitazione principale e sue pertinenze è riconosciuta una detrazione d'imposta pari ad euro 40,00.
La detrazione viene maggiorata di euro 20,00 (fino ad un massimo di euro 160,00), per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le predette detrazioni devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, le detrazioni spettano a ciascuno di essi in parti uguali.

Saldo

Il versamento di saldo sarà pari al rimanente 50% dell'imposta annuale dovuta.
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Il versamento deve essere effettuato con modello F24.

Istruzioni e modello F24

Dal 01.10.2014, come precisato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 19.09.2014 (vedi allegato), sono cambiante le modalità di pagamento mediante i modelli F24.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24.04.2014 (vedi allegato) ha istituito i seguenti codici tributo:

3958 - Tasi - Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959 - Tasi - Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 - Tasi - Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 - Tasi - Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
3962 - Tasi - Tributo per i servizi indivisibili - Interessi
3963 - Tasi - Tributo per i servizi indivisibile - Sanzioni

Il modello di pagamento deve inoltre indicare il seguente codice catastale comunale: G914

Il versamento può essere compiuto anche mediante bollettino postale o tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A..
Il numero di conto corrente postale, valido per tutti i comuni del territorio nazionale ed intestato a "Pagamento Tasi" è il seguente: 1017381649.
Su tale numero di conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alla Tasi ad un comune diverso da quello destinatario della tassa, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare:

- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento;
- il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
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L'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
Tale limite non si applica nelle ipotesi di ravvedimento operoso.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro:
- per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 24.04.2014
25-08-2021

Allegato formato pdf

Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 19.09.2014
25-08-2021

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