Rimborso e Compensazioni (Imu)

Ultima modifica 20 febbraio 2023

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse fissato dal regolamento delle entrate comunali, oggi pari al 2,75%.

Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili. 

Non si fa luogo al rimborso se l'entità della somma pagata in eccedenza non è superiore ad € 5,00.
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Compensazione

In sostituzione al rimborso è possibile compensare i proprio crediti e debiti Imu, di competenza comunale, anche relativi ad annualità diverse.
A tal fine deve essere presentata apposita istanza contenente l'esatta ed analitica indicazione degli importi oggetto della compensazione stessa.
La compensazione non è ammessa con altri tributi comunali.

Risoluzione 2/DF del 13.12.2012
25-08-2021

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