Immobili abitativi in Comodato

Ultima modifica 19 febbraio 2023

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale (deve pertanto essere soddisfatto il doppio requisito della residenza e della dimora abituale da parte del comodatario);
- l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1A/8A/9 (immobili di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante può possedere in Italia una sola abitazione e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non iscritto nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

Con l'introduzione della "nuova" IMU (anno 2020), è necessario presentare la dichiarazione IMU attestante l'applicazione del beneficio.

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge in presenza di figli minori.

Istanza per comodato - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio