COVID 19 - Esenzioni dall'imposta

Ultima modifica 10 luglio 2021

Anno 2021

Per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 599 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021), non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitta camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai sensi dell'art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, non è dovuta la prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo Decreto (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 ecc.)
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU.
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Anno 2020

Ai sensi dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 78 del D.L. 104/2020, per l'anno 2020 non è dovuta la prima e la seconda rata IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (e relative pertinenze) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020, la seconda rata IMU 2020 non è dovuta anche per:

a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per queste unità immobiliari, l'IMU non sarà dovuta nemmeno nelle annualità 2021 e 2022);
b) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Infine, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 137/2020, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella in allegato.
L'esenzione è subordinata alla condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I soggetti interessati, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU.