Terreni e Fabbricati Agricoli (Imu)

Ultima modifica 2 gennaio 2019

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell'imposta.
L'immobile è considerato strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D10 o se possiede l'annotazione di ruralità posta dal competente Ufficio del Territorio.

Per l'anno 2019, così come la precedente annualità, i fabbricati rurali ad uso abitativo, se non costituiscono abitazione principale, sono assoggettati all'imposta con l'aliquota del 9,8‰.
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Fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Tale obbligo non sussisteva per:

- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l'acquacoltura e le vasche di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i forni e simili di altezza utile inferiore a m. 1,80, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
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Terreni agricoli

Il valore di tali unità immobiliari è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a:

75 per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

135 per i terreni agricoli negli altri casi.

Per l'anno 2019, così come la precedente annualità, l’aliquota ordinaria da applicare è quella pari al 9,8‰ inoltre rimangono esclusi dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professonali, purchè iscritti nella previdenza agricola.
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Aree edificabili

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.