Immobili in Comodato (Imu)

Ultima modifica 20 febbraio 2023

Dall'anno 2016, per effetto della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale;
- l’immobile concesso in comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante può possedere in Italia solo l’immobile concesso in comodato e deve risiedere anagraficamente e dimorare nel Comune in cui si trova l’immobile stesso;
- oltre all’immobile concesso in comodato il comodante può al massimo possedere nello stesso Comune un altro immobile, purchè adibito a propria abitazione principale e purché non appartenente alle categorie di lusso A1, A8 e A9;
- con l'introduzione del D.L. 34 del 30.04.2019 (convertito nella Legge  n. 58 del 28.06.2019) il comodante non deve più attestare il possesso dei predetti requisiti mediante la dichiarazione di variazione Imu.

Dal 01.01.2019, in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge del medesimo in presenza di figli minori.

Istanza per comodato - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Risoluzione 1/DF del 17.02.2016
25-08-2021

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