Raccolta firme Referendum abrogativi

Pubblicato il 12 luglio 2023 • PoliticaVia Seminario, 5, 30026 Portogruaro VE, Italia


Si comunica che presso l’Ufficio Elettorale, è possibile aderire alla raccolta firme a sostegno della richiesta di n. 8 referendum abrogativi:

1)  Abrogazione dell'art.1, comma 13 del D.L 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n 421, limitatamente alle parole e privati e delle strutture private accreditate dal SSN) -  CHIUSA RACCOLTA FIRME -

  • Vuoi tu abrogare l’art.1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione de livelli uniformi di assistenza), comma 13, decreto legislativo n.502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n421 (Gazzetta Ufficiale n305 del 30 dicembre 1992 – Supplemento ordinario n.137) limitatamente alle parole e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale? 



2)  Abrogazione dell'art. 1 del D.L 02/12/2022 n 185 ( Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi , materiale ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell'Ucraina) - CHIUSA RACCOLTA FIRME -

  • Vuoi tu che sia abrogato l’art.1 del decreto – legge 2 dicembre 2022 n.185 (Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell’Ucraina), convertito in legge n.8 del 27 gennaio 2023 nelle parole: E’ prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione della cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell’Ucraina, di cui all’art.2-bis del decreto – legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito con modificazioni della legge 5 aprile 2022 n.28 nei termini e con le modalità ivi stabilite? 


3)  Abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, approvato con R.D del 16 marzo 1942 n. 262 primo e secondo comma.

  • Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con R.D del 16 marzo 1942 n.262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”; primo comma “il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno” e secondo comma “Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’ autorità?



4)  Abrogazione art.19 TER disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale  (Leggi speciali in materia di animali)

  • Volete Voi che sia abrogato l’art. 19 ter “ Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 introdotto dall’ art. 3 legge 20 luglio 2004, n.189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole “ di caccia” e “ nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali?


5)  Abrogazione art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” e successive modifiche    - CHIUSA RACCOLTA FIRME -

  • Volete voi che sia abrogato l'art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, rubricata "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", e successive modificazioni
    (che prevede: "6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresi' vietati:
    a) verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle camere") limitatamente alle parole "o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere"?


6)  Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

  • Introduzione del comma 1-bis nell'art.14 Legge 22 maggio 1978 n.194" - All'art. 14 legge 22 maggio 1978 n.194 contenente "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" si aggiunge il seguente: < comma 1-bis: il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso>


7)  Disposizioni in materia di salario minimo

  • Art. 1 Definizione
  1. Ogni lavoratore di cui all’art. 2094 c.c., visto l’art. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 EURO lordi l’ora.
  1. Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all’ora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
  1. La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva.
  1. Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.
  1. Ai fini dell’applicazione della presente legge è fatta salva l’applicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore all’importo del trattamento economico minimo legale. 

Art. 2 Meccanismo di rivalutazione

  1. Con decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea (IPCA). 

Art. 3 Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato

  1. La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
  1. Il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale – identificato secondo quanto previsto dall’art. 1 della presente legge – che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio. 

Art. 4 Sanzioni

  1. Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall’art. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

In relazione alla violazione di cui al presente articolo, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

  1. Al datore di lavoro che consapevolmente affida l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dall’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all’entità della violazione.
  1. In deroga a quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2 maggiorate per un terzo.

In tutti i casi successivi alla prima reiterazione l’importo è elevato fino alla metà.

  1. In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all’erogazione di tutte le differenze retributive maturate fino all’applicazione della retribuzione di cui all’art. 1, co. 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.
  1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 comporta altresì l’esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d’appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
  1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano l’art. 1 della presente legge, per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 

Art. 5 Norme transitorie

I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale, di cui al all’art. 1, sono adeguati

automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.

 

8)  Modifica degli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla Legge Costituzionale 25 maggio 1970 n° 352 

  • con il progetto di legge si propongono le seguenti modificazioni:

  1. Art. 32 Costituzione – le modifiche apportate sono finalizzate ad evitare nuove future strumentalizzazioni del concetto di salute, a ridare vita alle intenzioni originarie dei Padri Costituenti, rendendo effettivi i principi dell’inviolabilità del corpo e del rispetto della dignità dell’essere umano. Il nuovo testo assicura il rispetto della salute dell’individuo, in senso materiale e spirituale, e con esso della civiltà e della democrazia.
  1. Art.75 Costituzione – Il nuovo testo dell’art. 75 Cost. intende rendere realmente accessibile ai cittadini lo strumento referendario. Sono stati eliminati tutti gli ostacoli che impediscono, nei fatti, ai cittadini di potersi esprimere ed effettuare un vaglio critico sull’operato dei propri rappresentanti politici, anche su tematiche inerenti ai rapporti internazionali, un vaglio che la Costituzione dovrebbe non solo garantire ma anche rendere effettivo. Le firme necessarie per presentare la proposta referendaria sono ridotte da 500mila a 50mila; è stato tolto il quorum costitutivo ai fini della validità del voto, in modo da responsabilizzare i cittadini ed indurli a recarsi alle urne per fare la propria scelta; è stato eliminato il divieto di referendum per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; sono state snellite le attività di controllo delle firme raccolte e di certificazione; sono stati ridotti i tempi occorrenti per arrivare al voto in caso di raggiungimento delle firme necessarie per la presentazione della proposta referendaria.
  1. Art.135 Costituzione – Con questa modifica si conferisce ai cittadini il potere di nomina – tramite elezione a suffragio universale diretto – dei giudici della Corte Costituzionale. Lo scopo è garantire una maggiore indipendenza dalla politica dell’organo deputato alla tutela della Carta Costituzionale. I soggetti candidabili alla carica di giudici della Consulta saranno sempre magistrati della giurisdizione superiore ordinaria, docenti universitari in materie giuridiche e avvocati con 20 anni di esercizio, tutti iscritti in apposito elenco. Il mandato sarà più breve, ma rinnovabile, sempre per elezione. Anche l’elenco dei cittadini chiamati ad intervenire nei giudizi contro il Presidente della Repubblica sarà formato sulla base di un’elezione diretta, contestuale a quella dei giudici della Corte.

L’Assemblea Costituente dei Cittadini si propone, quindi, di valorizzare e rendere effettivi i principi della sovranità popolare (art.1 Cost.) e della centralità dell’essere umano, che costituiscono i capisaldi della nostra Costituzione e rappresentano le fondamenta di una vera democrazia.

 

 


 

- La raccolta firme dei Referendum abrogativi n° 1 e 2 promossi dal COMITATO REFERENDARIO GENERAZIONI FUTURE  - CHIUSA RACCOLTA FIRME -

- La raccolta firme dei Referendum abrogativi n° 3 e 4 promossi dal COMITATO ORA REFERENDUM CONTRO LA CACCIA APS  scade il 18/08/2023 compreso

- La raccolta firme dei Referendum abrogativo n° 5 promosso dal COMITATO REFERENDUM RIPUDIA LA GUERRA  - CHIUSA RACCOLTA FIRME -

- La raccolta firme dei Referendum abrogativo n° 6 promosso dal'Associazione ORA ET LABORA IN DIFESA DELLE VITE  scade il 07/11/2023

- La raccolta firme dei Referendum abrogativo n° 7 promosso da POTERE AL POPOLO   scade il 10/11/2023

- La raccolta firme dei Referendum abrogativo n° 8 promosso da ASSEMBLEA COSTITUENTE DEI CITTADINI   scade il 16/10/2023

 


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