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Abolizione dell'ICI sulla prima casa

Con il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, convertito dalla Legge n. 126 del 24.07.2008, è stata disposta l’esclusione dal pagamento dell’I.C.I. delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

• L’abolizione opera a partire dall’acconto del 2008: entro la scadenza del 16 giugno pertanto i possessori di unità immobiliari costituenti abitazioni principali non dovranno più versare l’ICI per questi fabbricati;

• L’esclusione non si applica alle abitazioni di categoria catastale
A/1 = abitazioni signorili
A/8 = ville
A/9 = castelli e palazzi di pregio artistico e storico

nonchè a tutte le unità immobiliari (indistintamente dal loro classamento catastale) possedute in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purchè non locate.

A queste tipologie di immobili si applicano le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale stabilite dal Comune.


Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica. 

L’abolizione dell’imposta vale anche per tutte le pertinenze dell’abitazione principale.


Ulteriori casi di abolizione dell’imposta

L’abolizione si applica anche nelle seguenti ipotesi:

- Casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate;
- Unità immobiliari parificate all’abitazione principale dal Regolamento Comunale

Parificazione all’abitazione principale

Sono parificate all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso o in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° che vi abbiano la residenza anagrafica e la utilizzino come abitazione principale.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato:

a) con apposita autocertificazione;
b) mediante produzione di idonea documentazione.

Tale documentazione deve essere presentata, entro il termine del 31 luglio e deve contenere, a pena di inconcedibilità del beneficio, i seguenti elementi:

a) l’indicazione del rapporto giuridico in base al quale il parente usufruisce dell’abitazione;
b) la relazione di parentela esistente tra il concedente soggetto passivo e il comodatario;
c) il nome del comodatario;
d) l’attestazione che il comodatario stesso non usufruisca già di trattamenti agevolati per l’abitazione principale né di questo specifico beneficio in altro Comune;
e) che il comodatario abbia la residenza nell’unità abitativa concessagli in comodato gratuito e che la utilizzi effettivamente come abitazione principale.

In aggiunta va presentata la denuncia di variazione entro i termini di legge.

Per scaricare l’istanza "Richiesta di agevolazione per comodato" dalla sezione ICI clicca qui.


Rimborso
 
Il contribuente che ha erroneamente pagato l’imposta può chiederne la restituzione mediante domanda di rimborso da presentarsi al Comune di Portogruaro entro 5 anni dalla data di versamento ed allegando la copia del bollettino postale o del modello F24 con il quale è stato effettuato il versamento;

Per scaricare il modulo "Istanza Rimborso I.C.I. (per Ditte o Aziende e per Persone Fisiche)" dalla sezione ICI clicca qui.



Per gli immobili tenuti a disposizione, per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili l’imposta è ancora dovuta, e deve pertanto essere effettuato il relativo versamento.

L’abolizione non è retroattiva pertanto, per gli anni pregressi al 2008, l’imposta è dovuta.