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Aliquote e Riduzioni ICI

 

Aliquote vigenti nell’anno 2011

Le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2011 rimangono inalterate rispetto all’annualità precedente.

Aliquota del 5,5‰ e detrazione pari ad € 103,29 per l’abitazione principale, classata nelle categorie catastali:

A/1 = abitazioni signorili
A/8 = Ville
A/9 = castelli e palazzi di pregio artistico e storico

alla quale non si estende l’abolizione dell’imposta, nonchè a tutte le unità immobiliari (indistintamente dal loro classamento catastale) possedute in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purchè non locate.

Aliquota del 6,8‰ per gli altri fabbricati, terreni agricoli e le aree edificabili
Aliquota del 7,0‰ per gli immobili sfitti.

Per immobili sfitti si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) per i quali non vengano esibiti contratti di locazione regolarmente registrati per almeno 6 mesi.

Qualora risultino pagate la tassa asporto rifiuti e le utenze domestiche l’immobile si considera occupato e si applica l’aliquota ordinaria.

Si applica invece l’aliquota ordinaria ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita, e non venduti, appartenenti alle imprese di costruzione o alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività esercitata la costruzione e l’alienazione di immobili.

Per consultare le aliquote vigenti negli anni pregressi clicca qui.


Date di versamento

Acconto
o versamento in unica soluzione: entro il 16 giugno 2011;
Saldo: dal 01 dicembre 2011 al 16 dicembre 2011.

Per conoscere le modalità di pagamento clicca qui


Detrazione maggiorata

La detrazione per l’abitazione principale può essere maggiorata ad € 154,94 ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

· Nuclei familiari in cui è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% ed ISEE pari o inferiore ad € 8.500,00;
· Nuclei familiari composti da soggetti con età superiore a 65 anni, soli, con ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00;
· Nuclei familiari in disagiate condizioni economico – sociali con ISEE pari o inferiore ad € 8.500,00.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla condizione che il soggetto passivo e l’intero nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su altri immobili situati nell’intero territorio nazionale.
E’ ammesso al beneficio anche il soggetto passivo che sia proprietario o titolare di diritti reali minori, oltre che sull’unità adibita ad abitazione principale e sull’eventuale pertinenza, anche su uno o più terreni agricoli il cui imponibile complessivo non sia superiore a € 6.370,00.

Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato deve trasmettere ogni anno, entro il 31 luglio, al Comune di Portogruaro apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo dell’ISEE e relativa alla situazione economica dell’anno precedente. La DSU ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d’imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato.

Per scaricare la richiesta per la detrazione maggiorata per l'abitazione principale clicca qui.


Fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50%, una volta applicata l'aliquota ordinaria, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.).

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e che quindi risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

1) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del contribuente;
2) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (accompagnata da idonea documentazione fotografica);

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

La riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributi.

Per scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio clicca qui.