Aliquote vigenti nell’anno 2011
Le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2011 rimangono inalterate rispetto all’annualità precedente.Fabbricati inagibili o inabitabili
L'imposta è ridotta del 50%, una volta applicata l'aliquota ordinaria, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.).
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e che quindi risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
1) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del contribuente;
2) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (accompagnata da idonea documentazione fotografica);
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
La riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributi.
Per scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio clicca qui.