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Ravvedimento operoso ICI

RAVVEDIMENTOI contribuenti che omettono od eseguono in ritardo il pagamento dell’imposta possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.

L’importo da versare deve comprendere anche l’ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:

Sanzione

La sanzione ordinaria è ridotta:
- al 2,5% se il versamento viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza dell’acconto e/o del saldo;
- al 3% se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione o denuncia I.C.I. per l’anno cui il versamento fa riferimento.

Per le violazioni commesse dal 01.02.2011 le sanzioni devono invece essere applicate nella seguente misura:

- al 3% se il versamento viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza dell’acconto e/o del saldo;
- al 3,75% se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione o denuncia I.C.I. per l’anno cui il versamento fa riferimento.

Per pagamenti regolarizzati con ritardi non superiori ai 15 giorni, rispetto alle scadenze di legge, la sanzione da applicare sarà invece pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (riduzione di 1/15 della sanzione minima del 3%). 

Interessi

Gli interessi sono calcolati, fino al 31.12.2011, al tasso legale dell' 1,5% (esclusivamente sull’imposta e con maturazione giornaliera) per poi passare, dall' 01.01.2012, al tasso legale del 2,5%.
Devono pertanto essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Per calcolare il ravvedimento clicca qui.


Compilazione del bollettino postale

Il contribuente, oltre a barrare la casella “Ravvedimento”, deve indicare l’importo del tributo nello spazio riservato alle voci “terreni agricolo”, “aree”, “abitazione principale”, “altri fabbricati” mentre, la somma da versare, deve comprendere anche l’ammontare della sanzione e degli interessi.
Comunicazione

Il contribuente che si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio Tributi, trasmettendo copia della ricevuta di versamento, utilizzando il modulo “Ravvedimento per Tardivo/Omesso/Parziale Versamento I.C.I.” dalla sezione I.C.I..
Ravvedimento “lungo”

Il Regolamento per l’applicazione delle Sanzioni Amministrative in Materia di Tributi Comunali, all’art. 68, prevede che le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell’atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997”.

Pertanto, il contribuente che si avvale di questa disposizione vedrà applicarsi le seguenti sanzioni:

- 25% dell’imposta: accertamento per omessa dichiarazione collegata ad omesso versamento (anzichè 200% dell’imposta con un minimo del 100%);

- 12,5% dell’imposta: accertamento in rettifica per infedele denuncia (anzichè 75% dell’imposta con un minino del 50%);

- 7,5% dell’imposta: accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento (anzichè 30% dell’imposta).