I contribuenti che omettono od eseguono in ritardo il pagamento dell’imposta possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.
L’importo da versare deve comprendere anche l’ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:
Sanzione
La sanzione ordinaria è ridotta:
- al 2,5% se il versamento viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza dell’acconto e/o del saldo;
- al 3% se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione o denuncia I.C.I. per l’anno cui il versamento fa riferimento.
Per le violazioni commesse dal 01.02.2011 le sanzioni devono invece essere applicate nella seguente misura:
- al 3% se il versamento viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza dell’acconto e/o del saldo;
- al 3,75% se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione o denuncia I.C.I. per l’anno cui il versamento fa riferimento.
Per pagamenti regolarizzati con ritardi non superiori ai 15 giorni, rispetto alle scadenze di legge, la sanzione da applicare sarà invece pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (riduzione di 1/15 della sanzione minima del 3%).
Interessi
Gli interessi sono calcolati, fino al 31.12.2011, al tasso legale dell' 1,5% (esclusivamente sull’imposta e con maturazione giornaliera) per poi passare, dall' 01.01.2012, al tasso legale del 2,5%.
Devono pertanto essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
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