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Denuncia di Variazione ICI

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione I.C.I. deve essere presentata in caso di richiesta di riduzioni d’imposta, o perdita del relativo diritto, nonchè nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dell’imposta.

In altri termini, non deve essere presentata la dichiarzione I.C.I. quando gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell’imposta comunale sugli immobili, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dove presentarla

La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune di Portogruaro, che rilascerà apposita ricevuta, oppure deve essere spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I.” al seguente indirizzo:

Ufficio Tributi – Comune di Portogruaro
Via Seminario 5
30026 Portogruaro (Ve)

La dichiarazione ICI deve essere presentata quando:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.

Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504
del 1992, concernenti rispettivamente:

– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 

– i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e
dai medesimi condotti.
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti,
sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto;
 
IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

– l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria

– l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

– l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia
l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono
essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti
elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

– il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;

l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;

– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato
adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;

– l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
.
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato
adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;

– l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione
o all’esclusione dall’ICI;
Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione
principale
.

– l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;

– per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma
senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese
e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;

– l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione
per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);

– è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;

– è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi
o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le
procedure telematiche del MUI;

– l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42;

– le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via
autonoma
.
Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore
del condominio per conto di tutti i condomini;

– l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI
deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo
di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;

– l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone
giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

– si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad
esempio l’usufrutto legale dei genitori);

– l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;

– l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa