Obblighi del contribuente
DICHIARAZIONE
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto passivo deve presentare apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi con il versamento della tassa, effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che non intervenga denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
PAGAMENTO
Il pagamento può essere compiuto:
- in contanti c/o lo sportello di B.go San Nicolò n° 60 (200 mt. dalla Villa Comunale) per pubblicità temporanea, tosap temporanea e affissioni;
- sul ccp. n. 7268182 intestato a Tre Esse Italia S.r.l. - Concessionaria Comune di Portogruaro Tosap;
- bonifico bancario sul conto: IT-06-A-07601-14800-000007268182 riportando la causale del versamento.
Il versamento non è dovuto se l’ammontare complessivo del debito tributario non è superiore ad € 2,00.
Rimborso
Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente, direttamente al Concessionario, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Esenzione ed esclusione
Sono esenti:
a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all’ art.73, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 11 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. Le tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità,sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
d. Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico eallo scarico di merci;
e. Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
g. Su documentata istanza degli interessati, gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare, siano soggetti passivi della tassa.
Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a. Occupazioni effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante e da esercenti mestieri girovaghi o artistici: soste fuso a 60 minuti. Tra un punto e l’altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Dette occupazioni devono svolgersi in modo tale da non provocare assembramenti che impediscano o rendano difficoltosa la circolazione o intralcino l’accesso alle proprietà.
b. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
c. Occupazioni di durata non superiore a 4 ore con fiori e piante ornamentali all’esterno delle abitazioni e degli esercizi commerciali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché dette occupazioni non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
d. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione , manutenzione o sostituzione, relativi a edifici o apparecchiature, di durata non superiore a 4 ore;
e. Occupazioni di durata continuativa non superiore a 4 ore per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi;
f. Occupazioni di durata non superiore a 24 ore, ad esclusione delle aree su cui si effettuino eventualmente attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande, effettuate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi da soggetti che non perseguono finalità di lucro.
g. Sono altresì esenti, indipendentemente dalla durata, le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, qualora l’ area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, né alle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.