Ai fini della determinazione della tariffa d’igiene ambientale, i singoli comuni approvano il
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e deve essere corredato da una
relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
Sulla base del piano finanziario l’ente locale
determina la tariffa d’igiene ambientale.