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Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico

Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’attivazione ed il funzionamento del Difensore Civico del Comune di Portogruaro nel rispetto delle norme contenute nel Tit. Secondo – Capo III° dello Statuto.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali sull’ordinamento giuridico.

Art. 2 – Funzioni
Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità, tempestività, correttezza, trasparenza e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale a tutela dei diritti dei cittadini, segnalando, di propria iniziativa o su richiesta degli aventi diritto, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo, al fine di rimuovere le cause di detti impedimenti.

Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun vincolo gerarchico e funzionale.

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell’attività dell’Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi, delle Istituzioni, Aziende, Società, Enti dipendenti dal Comune ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa.

Il Difensore Civico può intervenire, nei limiti delle proprie competenze, relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni amministrative disciplinate dalla legge e dallo statuto ed è pertanto, agli effetti della legge, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

Il Difensore Civico esercita altresì le altre funzioni stabilite dalla Legge.

Egli non si limita a denunciare gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi, le irregolarità e le omissioni, ma propone anche rimedi per rimuovere tutte le incertezze di vario tipo, indicando, ad esempio:

le disposizioni di legge o di regolamento non applicate o mal interpretate;

l’inosservanza di termini da rispettare nell’emanazione del provvedimento finale, la denuncia di poca diligenza o di poca conoscenza di norme legislative o regolamentari da parte di alcuni dipendenti

il cattivo funzionamento e i disservizi riscontrati.

Il Difensore Civico può costituirsi, in accordo con l’Amministrazione Comunale, parte civile per tutelare un interesse diffuso e nei procedimenti penali per reati di particolare gravità commessi contro una persona handicappata (violenza carnale, atti di libidine violenta, atti osceni, atti contro la vita, ecc.);

Il Difensore Civico interviene a tutela degli interessi singoli ma anche degli interessi diffusi.

Art. 3 – Requisiti
Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che abbiano compiuto i quarant’anni di età, in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale in campo giuridico, amministrativo, istituzionale tale da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o altri titoli equipollenti, o diploma di scuola media superiore ed esperienza professionale di docenza, di pubblico impiego o di incarico elettivo che comprovi la competenza in discipline giuridiche e amministrative;

Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Portogruaro o in uno dei dei Comuni della Provincia di Venezia.

Art. 4 – Incompatibilità ed ineleggibilità all’incarico di Difensore Civico
Non può essere nominato difensore civico:

chi rientra in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l’elezione a Consigliere Comunale a norma del D.Lgs. 267/2000;

chi ricopre una carica elettiva, comunale, provinciale, regionale, nazionale o europea;

chi è stato candidato in elezioni politiche, amministrative o è stato eletto o nominato amministratore nei cinque anni precedenti;

chi nella precedente tornata amministrativa o in quella in corso ha ricoperto l’incarico di revisore dei conti nel Comune o negli Enti, Istituti, Aziende, Consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati;

chi è dipendente del Comune o di Enti, Istituzioni, Aziende, Consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati;

gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituzioni ed Aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni e contributi;

l’ufficio di Difensore Civico è altresì incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato, attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione;

chi ha liti pendenti con il Comune, con Enti, Istituzioni, Aziende, Consorzi e Società da questi controllati e/o partecipati;

chi ricopre incarichi di responsabilità comunque denominati in Sindacati, Partiti, movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.

Le cause di ineleggibilità sono anche cause di incompatibilità.
Quando queste ultime si verificano il Difensore Civico deve rimuovere le cause stesse, pena la decadenza.

Art. 5 – Bando e candidature
Il Sindaco provvede, almeno 40 giorni prima della seduta consiliare in cui è prevista l’elezione del Difensore Civico, ad emanare il bando e ad informare ampiamente la popolazione sulle scadenze, le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature.

Il termine per la presentazione delle domande è il 20° giorno dalla pubblicazione del bando.

Le proposte di candidatura, redatte in carta semplice possono essere presentate dai candidati stessi o da terzi, e in tal caso è necessario corredare la proposta dal consenso della persona che viene candidata.

Ogni candidatura deve contenere i dati anagrafici completi del candidato, ed essere corredata da:

curriculum del candidato, attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;

dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

La proposta di candidatura, comprensiva della documentazione sopra indicata, deve essere sottoscritta dal candidato ed ha valore di autocertificazione.

Il Sindaco, allo scadere dei termini previsti per la presentazione delle candidature, trasmette, tramite il Presidente del Consiglio Comunale, alla competente Commissione Consiliare la documentazione pervenuta perché ne sia verificata la regolarità e la rispondenza ai limiti ed ai requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

La Commissione Consiliare verifica, in seduta segreta, le condizioni di eleggibilità dei candidati e presenta le candidature al Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette ai Capigruppo Consiliari, per opportuna conoscenza, le candidature regolarmente presentate, corredate dalla relativa documentazione e dal verbale della Commissione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’elezione.

Art. 6 – Elezione, durata in carica, rielezione
Il Difensore Civico rimane in carica cinque anni e comunque quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore e può essere rieletto per un secondo quinquennio.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al Consiglio stesso entro 60 giorni dall’elezione del Sindaco e degli Assessori.

Qualora il mandato amministrativo venga a cessare per qualsiasi motivo, la questione relativa alla nuova nomina è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi la cessazione del mandato.

Art. 7 – Nomina, entrata in carica
Entro 5 giorni dall’avvenuta esecutività dell’atto di nomina, il Presidente del Consiglio Comunale comunica all’interessato l’elezione a Difensore Civico, invitandolo, entro 10 giorni dalla notifica, ad accettare per iscritto la nomina.

Il Difensore Civico entra in carica dalla data di giuramento.
La prestazione del giuramento ha luogo davanti il Consiglio Comunale, nella seduta successiva all’elezione, con la formula “Giuro di svolgere fedelmente l’incarico di Difensore Civico nell’interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà ed indipendenza”.
Il Sindaco provvedere a dare notizia ai cittadini, dell’attivazione dell’istituto del Difensore Civico, entro venti giorni dalla nomina.

Art. 8 – Attivazione dell’intervento
L’intervento del Difensore Civico può essere richiesto, a tutela dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi:

dai cittadini che risiedono stabilmente o dimorano nel Comune di Portogruaro;

dai cittadini che prestano attività di lavoro dipendente, attività professionali, artistiche o altro lavoro autonomo o conducano aziende nel territorio comunale;

da chiunque abbia interessi giuridicamente tutelabili o comunque protetti nei confronti della Comune;

da tutte le organizzazioni, comitati o associazioni operanti nel territorio comunale e dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

dai stranieri e apolidi per i quali ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) e b).

Il Difensore Civico interviene:

a richiesta degli interessati, come sopra individuati;

d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 9.

La richiesta di cui al punto a) può essere formalizzata per iscritto, senza formalità e senza spese o anche oralmente.
Nel secondo caso è verbalizzata d’Ufficio.

Art. 9 – Intervento d’Ufficio
lI Difensore Civico può intervenire d’ufficio qualora nell’esercizio delle sue funzioni rilevi carenze, irregolarità, ritardi, disservizi, insufficienze, disfunzioni nell’attività e nei comportamenti dell’Amministrazione.
Degli interventi d’Ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al Responsabile preposto al servizio, nonché all’Amministrazione.

Art. 10 – Diritto di accesso
Il Difensore Civico per l’esercizio delle sue funzioni ha il diritto nei confronti dei soggetti previsti dal presente regolamento:

di ottenere direttamente, tramite il Responsabile della struttura, le informazioni nonché copia degli atti e dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio;

di promuovere incontri con il responsabile dell’Ufficio competente per avere notizie sullo stato delle pratiche e sulle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

di accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendono necessari.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art. 11 – Esercizio delle funzioni
Su richiesta dei soggetti interessati, il Difensore Civico, acquisiti gli elementi di conoscenza, decide se sussista effettivamente una situazione che renda necessario proseguire il suo intervento.
In tal caso concorda con il responsabile della struttura i tempi ed i modi per la consultazione della pratica o del procedimento amministrativo relativo e per l’acquisizione di ogni elemento utile per la definizione della questione, oltre a quelli già di sua conoscenza.
Dopo tale esame il Difensore Civico comunica verbalmente o per iscritto al Responsabile della struttura interessata le proprie osservazioni ed, eventualmente, le indicazioni che considera utili ad assicurare la legittimità del provvedimento o dell’atto, assegnando anche un termine massimo per completare il procedimento.
Nei casi di maggiore rilevanza di cui al comma precedente, effettua anche segnalazione del suo intervento, trasmettendone copia al Sindaco, al Dirigente incaricato od al Presidente o Direttore dell’Ente, Amministrazione, Istituzione, Azienda, Consorzi e Società, interessati.
Per la tutela degli interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessati che ne facciano richiesta.

Art. 12 - Conclusione degli interventi
Il Difensore Civico, acquisite tutte le informazioni relative alla questione sottoposta al suo esame ed esperiti gli interventi di cui ai precedenti articoli, rassegna le proprie conclusioni in forma scritta e informa il ricorrente sull’esito delle stesse e sugli eventuali provvedimenti adottati dall’Amministrazione interessata.

Il Difensore Civico intima in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro congruo termine a superare le disfunzioni e le carenze riscontrate.

Nel caso in cui l’intervento del Difensore Civico non ottenga esito favorevole, nell’effettuare la conseguente comunicazione all’interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

L’Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni ed i suggerimenti del Difensore Civico il quale può chiedere il riesame dell’atto qualora riscontri irregolarità o vizi procedurali.

In tal caso il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla richiesta.

Art. 13 – Tentativi di conciliazione
Il Difensore Civico può altresì esperire, su richiesta scritta degli interessati, tentativi di conciliazione.
In tal caso l’Amministrazione è tenuta a convocare il soggetto richiedente con la presenza del Difensore Civico.

Art. 14 – Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi
La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude, né limita la facoltà di presentare istanze al Difensore Civico.

Art.15 – Limitazioni poste agli interventi
Non possono ricorrere al Difensore Civico, salvo i casi previsti dalla legge:

i consiglieri comunali in carica;

il Direttore Generale, il Segretario Generale, i revisori dei conti dell’Ente, delle Aziende, Consorzi, Società o Istituzioni emanate o partecipate dall’Ente, le Pubbliche Amministrazioni;

i dipendenti dell’Amministrazione Comunale o Aziende, Consorzi, Società o Istituzioni emanate o partecipate dall’ente, per far valere pretese derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro.

Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni o le controversie, comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti previsti dal presente regolamento, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 16 – Provvedimenti in caso di inadempienza
Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco, ai Responsabili delle strutture interessate o agli organi eventualmente competenti, il dipendente del Comune, Amministrazione, Istituzione, Aziende, Consorzi, Società, Ente interessato, che:

impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l’accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti e in genere ostacoli lo svolgimento delle funzioni;

si rifiuti o non si renda disponibile per l’esame congiunto della pratica o del procedimento;

non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico;

nella formazione dell’atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico o non dia, nello stesso, motivazione dell’inosservanza, per l’apertura di un provvedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

Il Sindaco, il Responsabile della Struttura interessata o gli altri organi eventualmente competenti, comunicando al Difensore Civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate o i motivi per i quali si sia ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Art. 17 – Relazioni con il Consiglio Comunale
Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, con cadenza annuale, di norma entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui provvedimenti adottati, segnalando le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell’Amministrazione Comunale e degli Enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Revisori dei Conti.

Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, interviene per fornire informazioni e chiarimenti all’Assemblea.

Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta gli atti competenti ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Sindaco, della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell’Ente.

In casi di particolare importanza od urgenza, il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l’esame da parte del Consiglio Comunale, deve essere diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

Art. 18 – Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta
Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all’esercizio delle funzioni del suo ufficio.
Le Commissioni consiliari, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e con il Sindaco, possono convocare il Difensore Civico per ottenere informazioni sull’attività svolta e su problemi particolari dallo stesso rilevati.

Art. 19 – Rapporti con il Sindaco e gli altri Organi comunali
Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per quanto è previsto dal presente regolamento e ogni qualvolta deve richiedere il suo intervento o quello della Giunta comunale.
Il Difensore Civico, in particolare, si rivolge al Sindaco per sollecitare, ove di sua competenza, iniziative necessarie al buon funzionamento del suo ufficio e per provvedere alle dotazioni delle stesse.

Art. 20 – Rapporti con il Direttore Generale o con il Segretario Generale
Il Difensore Civico informa il Direttore Generale o il Segretario Generale delle disfunzioni e irregolarità rilevate nell’esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti.

l Direttore Generale o il Segretario Generale interviene su richiesta del Difensore Civico per assicurare che, in generale, i responsabili delle strutture comunali prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.

Il Direttore Generale o il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia degli atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 21 – Sede, attrezzature e personale
L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature e strutture e di quant’altro indispensabile per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

La notifica degli atti e provvedimenti di competenza dell’ufficio del Difensore Civico viene effettuata, di norma, da messi comunali.

Con apposito provvedimento da adottarsi dalla Giunta Comunale si può procedere all’istituzione del servizio di segreteria del Difensore Civico ed allo stanziamento di idonee risorse, su richiesta dello stesso.

Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

Le presenze del Difensore Civico presso la Sede Municipale verranno concordate con il Sindaco.

Art. 22 – Rapporti con altri istituti di difesa civica
Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Il Difensore Civico può partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno come oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Le spese sono a carico dell’Amministrazione Comunale conformemente all’impegno di spesa previsto in bilancio.

Art. 23 – Convenzioni con Enti Locali
Il Comune può mettere a disposizione degli Enti Locali interessati il proprio servizio di difesa civica mediante apposite convenzioni, autorizzate dal Consiglio Comunale che regolano i rapporti organizzativi e finanziari.
Il Comune può altresì convenzionarsi con altri Enti Locali, previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale, per instaurare collaborazioni nel campo della difesa civica già in atto presso tali Enti.

In caso di convenzione con altri Enti, il Difensore Civico può intervenire anche nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche che gestiscono servizi nell’ambito del territorio interessato.

Art. 24 – Dimissioni e decadenza
Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore Civico.
Devono essere registrata al Protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione , sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.

Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la preesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, senza che siano state rimosse, il Consiglio Comunale prende atto della decadenza immediata del soggetto dall’ufficio di Difensore Civico e avvia le procedure per la nomina del nuovo Difensore Civico.

Costituisce causa di decadenza l’accettazione di candidature a cariche elettive comunali, provinciali, regionali, nazionali o europee.

L’elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro 60 giorni dalla presa d’atto delle dimissioni o dalla approvazione della deliberazione di revoca, ed avviene con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 25 – Revoca
Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o comprovata inefficienza o inadempienza.

La revoca deve essere disposta con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

In quest’ultimo caso la proposta di revoca deve essere motivata e notificata all’interessato che può controdedurre entro 15 giorni dalla notifica.

Qualora lo richieda, il Difensore civico è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio Comunale.

La proposta di revoca deve essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio e da questi discussa entro i successivi trenta giorni.

Ove approvata il Difensore Civico cessa dalle su funzioni il giorno successivo a quello in cui la delibera gli è stata notificata.

Art. 26 - Indennità
Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione mensile pari ad un terzo di quella percepita dal Sindaco, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico secondo le modalità e nelle misure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

L’indennità di funzione mensile può essere integrata in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 27 – Norme finali e transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dall’esecutività dell’atto.