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Lotta alla Zanzara Tigre

La zanzara tigre deve il nome alle caratteristiche striature bianche e nere particolarmente evidenti sulle zampe. E’ leggermente più piccola della zanzara comune che punge di notte in città.La specie è originaria dall’Asia da dove è stata introdotta dapprima nel Nord America e quindi in Italia.

La specie è particolarmente fastidiosa perchè di giorno rendendo di fatto inagibili giardini e terrazze dei primi piani delle abitazioni. Le larve, come quelle di tutte le zanzare, vivono nell’acqua in vicinanza della quale le femmine depongono le uova.
Terminato lo sviluppo si trasformano in zanzare adulte e abbandonano l’acqua per cercare le vittime da pungere. Le femmine in particolare, per poter deporre le uova, devono dapprima trovare un abbondante pasto di sangue.


DOVE SI RIPRODUCE LA ZANZARA TIGRE

I luoghi privilegiati di riproduzione della zanzara tigre sono:

  • piccoli vasi contenenti, anche temporaneamente, dell’acqua
  • bottiglie e barattoli aperti
  • abbeveratoi per animali
  • vecchie grondaie
  • contenitori per la raccolta temporanea dell’acqua nei giardini o comunque abbandonati
  • tombini stradali e privati con lunghe permanenze di acqua sul fondo
  • copertoni abbandonati con acqua all’interno

COME SI COMBATTE LA ZANZARA TIGRE

La lotta alla zanzara viene condotta sopratutto con trattamenti rivolti alle larve.
Gli interventi larvistici effettuati dal Comune nelle strade, parchi, giardini ed altre aree pubbliche non sono tuttavia in grado di assicurare il controllo totale della proliferazione dell’insetto.
Per raggiungere un maggior risultato è quindi importante che anche i cittadini contribuiscano alla lotta adottando alcune misure comportamentali.

  • Evitare la formazione di piccole raccolte d’acqua stagnante in contenitori tipo barattoli, bacinelle, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di sviluppo delle larve.
  • Svuotare nel terreno e non nei tombini, ogni 5/7 giorni, l’acqua contenuta nei sottovasi, innaffiatoi, piccoli serbatoi, ecc.
  • Coprire con teli di plastica o zanzariere eventuali contenitori d’acqua inamovibili, come vasche, bidoni, fusti per l’irrigazione.
  • Spruzzare settimanalmete anche un comune insetticida domestico nelle pozze d’acqua dei tombini.
  • Collocare nelle eventuali vasche d’acqua dei giardini alcuni pesci rossi.
  • Concordare con i vicini programmi ed interventi comune di prevenzione.

 


Ordinanza Sindacale
Prot. n.  0022767

ORDINANZA N. 39   / 2011

 

 

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

Preso atto che anche il territorio del Comune di Portogruaro è da alcuni anni interessato, nel corso della stagione estiva, da rilevanti infestazioni di zanzara tigre;

Tenuto conto dei disagio prodotto dalla presenza dell’insetto, che risulta fortemente aggressivo nei riguardi della popolazione al punto di compromettere la normale fruizione da parte dei cittadini degli spazi pubblici e privati e di recare disturbo anche all’interno degli edifici abitativi;

Constatato che gli interventi di disinfestazione finora attuati dal Comune sulle strade ad altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo dell’insetto, i cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali;

Ravvisata quindi la necessità, per garantire l’efficacia dell’azione dell’Ente, di estendere l’effettuazione dei trattamenti disinfestanti anche all’interno delle aree private sopraricordate;

Visto il Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e per la prevenzione delle infezioni trasmesse dal vettore;

Vista la Circolare del Ministero della Salute 21.07.2010 sorveglianza delle malattie di West Nile in Italia.

Ravvisata altresì la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica anche al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo quali la Chikungunya e la West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya  e/o di West Nile Disease  o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Considerato ché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da metà di maggio alla metà di ottobre;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igenico-sanitarie pubbliche e private;

Vista l’ordinanza sindacale n. 35 del 29 aprile 2005.

 ORDINA

 che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; 

1)   Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree verdi o strutturate, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema  di monitoraggio dell’infestazione;

trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedendo al taglio periodico dell’erba e delle sterpaglie;

svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

2)   Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possano generare accumuli e ristagni di acque piovane, di:

adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

3)   Ai responsabili dei cantieri, di:

evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

4)    A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;

eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

 

ORDINA INFINE

 A TUTTI I DESTINATARI della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

-     di permettere l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale della ditta incaricata della disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

 RACCOMANDA

-       ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell’acqua nei contenitori con cadenza almeno settimanale;

-       al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d’acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc;

 AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 sino ad €. 500,00. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00. La violazione della presente ordinanza comporta comunque l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute ai sensi del vigente regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. In caso di inottemperanza si provvederà d’ufficio con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi del comma 4 del citato art. 11.

D I S P O N E

-     Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL n. 10, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

-     Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all’Albo Pretorio, inserzione sul sito internet del comune e pubblicazione nel notiziario comunale “Portogruaro Informa” al fine di garantirne la divulgazione.

 DISPONE ALTRESI’

Che in presenza di casi sospetti od accertati di “Chikungunya” o “West Nile Disease” o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori  ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all’albo Pretorio del Comune.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni  dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

 Portogruaro, li 12.05.2011

                                                              f.to Il Sindaco

                                                           Antonio Bertoncello

 

 



 
 

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