Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista.
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero di ordine progressivo.
Con la lista deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. ( Si prega di porre attenzione affinché i dati dei candidati compresi nella lista corrispondano esattamente ai dati anagrafici dei rispettivi certificati ed alle dichiarazioni di accettazione della candidatura).
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
SINDACO
1) Certificato attestante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
2) Dichiarazione di accettazione della CANDIDATURA sottoscritta dal candidato debitamente autenticata;
3) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di SINDACO, di COLLEGAMENTO con la LISTA o le LISTE presentate per l’elezione del Consiglio Comunale;
4) La dichiarazione di COLLEGAMENTO ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle LISTE interessate;
5) Il candidato alla carica di SINDACO dovrà essere affiancato dal CONTRASSEGNO o dai CONTRASSEGNI delle Liste COLLEGATE;
6) Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
7) Sembra logicamente inammissibile, perché contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione, che i candidati figurino tra i PRESENTATORI delle LISTE: pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
CONSIGLIERE COMUNALE
1) Certificato attestante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
2) Dichiarazione di accettazione della CANDIDATURA sottoscritta dal candidato debitamente autenticata;
3) Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
PRESENTAZIONE DELLA LISTA
- Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei CONSIGLIERI da eleggere e non INFERIORE ai due terzi (Max. 20 Min. 13).
- Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di SINDACO e il programma amministrativo (in duplice copia).
- All’atto della presentazione della lista ciascun candidato alla carica di SINDACO deve dichiarare di NON aver accettato la candidatura in altro Comune.
- Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- Con la lista deve essere presentata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale (deve contenere l’esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
- All’atto di presentazione delle candidature vanno allegati i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
- La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: è sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
I REQUISITI SONO:
a) Numero dei presentatori: la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 175 a non più di 350 elettori.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista sotto pena di gravi sanzioni pecuniarie.
b) Sottoscrizione da parte dei presentatori:
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.
Le firme degli elettori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il CONTRASSEGNO di Lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei CANDIDATI nonché nome, cognome, luogo e data di nascita dei SOTTOSCRITTORI.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità di cui all’art. 21, c.2, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la DENOMINAZIONE ed il SIMBOLO di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola CAMERA o nel PARLAMENTO EUROPEO a CONDIZIONE che , all’atto di presentazione delle candidature o delle liste, sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal PRESIDENTE o dal SEGRETARIO del PARTITO o dai Presidenti o Segretari Regionali o Provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari Nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da NOTAIO, attestante che le liste o le candidature sono presentate in NOME e per conto del PARTITO.
c) Dichiarazione da parte del CANDIDATO alla carica di SINDACO di COLLEGAMENTO con la lista o le liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
d) Indicazione dei DELEGATI incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale, di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (si prega di indicare il recapito telefonico).
Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.
e) Programma amministrativo. da affiggere all’Albo Pretorio (in duplice copia).
Contrassegni delle liste.
Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei, e, se non autorizzati, l’uso di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da Partiti presenti in Parlamento. Inoltre, i contrassegni delle liste non dovranno riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
Il modello di contrassegno dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) entrambi in triplice esemplare. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
I modelli devono essere perfettamente identici nelle due misure ed indicare la parte superiore e quella inferiore.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.
La presentazione della lista con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
(pertanto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 26 febbraio 2010 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 27 febbraio 2010).