Nuclei Familiari e Adulti

Ultima modifica 15 settembre 2021

Servizi alla Famiglia - azioni di contrasto alla povertà

  • Social Card Minori
  • Assistenza domiciare (SAD)
  • Fornítura pasti a domicilio
  • Assistenza economica (ausili, sussidi e prestítí d’onore)
    Interventi economici, a carattere temporaneo o continuativo, rivolti a soggetti, che per varie cause sì trovano in sìtuazionì di disagio, con possile esposizione a rischi di emarginazione ed esclusione 
    socìale.
  • Assegni nuclei familiari numerosi 
    Finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno almeno tre figli minori a carico.
  • Assegni di maternità 
    A favore delle madri che non godono già dell’indennìtà di maternità per la nascita di un figlio.
     

Servizi alla famiglia - azioni di contrasto al disagio specifico

  • Progetti indíviduali 
    Interventi predisposti dal Comune a favore dei cíttadìno per il superamento della condizione di disagio, realizzati ín collaborazione e integrazione con i servizi specíalistìcí dei territorio (Dipartimento dì Salute di Salute Mentale, Centri per il Disturbo del comportamento alimentare, Consultorio familiare e Servizio Tutela minori, Neuropsichiatria infantile, Servizio per le Tossicodipendenze, Unìtà Operativa sociale).
  • Interventi a sostegno di soggetti socialmente svantaggi 
    Realizzati a favore di soggetti con difficoltà economiche e socialmente svantaggiati, non riconosciuti dalla normativa, prevedono percorsi di reinserimento sociale in ambito occupazionale.
  • Attestazione di persona svantaggiata 
    Per l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, secondo quanto previsto dalla normativa, il Comune rilascia l’attestazione ai soggetti richiedenti. Questa, consegnata poi al datore di lavoro al momento dell’assunzione, consente allo stesso di usufruire dei benefici fiscali di legge.

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Bonus Luce – Gas – Idrico e Reddito/Pensione di Cittadinanza

Si informa che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recepito le disposizioni contenute nella Legge n. 26/2019 istitutiva del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), aggiornando di conseguenza la modulistica per la presentazione della domanda di ammissione/rinnovo dell'agevolazione .

La norma sopra citata, nella fattispecie, dispone l'estensione dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni sulle tariffe energetiche per disagio economico prevedendo che possano richiedere il bonus elettrico e il bonus gas i cittadini titolari di RdC o PdC, anche in deroga alle soglie ISEE già previste che ricordiamo sono ISEE pari o inferiore ad Eur 8.107,50 per nuclei con meno di 4 figli a carico e Eur 20.000,00 per nuclei con almeno 4 figli a carico.

Pertanto se il cittadino è "Beneficiario RdC/PdC" e l’importo ISEE è superiore alla soglia prevista per l'accesso al bonus LUCE/GAS:

è obbligatorio presentare contestualmente alla domanda di ammissione/rinnovo bonus - anche la dichiarazione (rilasciata dall’inps) dove sia indicato il n. di protocollo Rdc/Pdc e la data inizio validità.

Mentre se l’ISEE è pari o inferiore alla soglia prevista tale dichiarazione non è necessaria.

Tutto ciò NON si applica al bonus idrico: qualora il richiedente sia beneficiario di RdC/PdC ma con un parametro ISEE superiore alle soglie previste, non potrà pertanto presentare richiesta di ammissione bonus della componente ACQUA 

(collegamento al modulo per richiesta agevolazione luce, gas, acqua...)

Per saperne di più visita il sito di "SGATE"

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Assegno per Nucleo Familiare con tre Figli Minori

REQUISITI

  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • Essere cittadino extracomunitario in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché familiare non avente la cittadinanza di uno stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (L. 97/2013 art.13);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno rivalutato ogni anno.

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.


DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).


MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
  • fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.


CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.

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Assegno di Maternità di base

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Possono presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino le madri:

  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno 
    (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

 

REQUISITI REDDITUALI

Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) rivalutato ogni anno.

Per determinare l’importo della quota differenziale occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.


CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

(in allegato a piè pagina il modello per la richiesta assegno maternità…)

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Domanda di assegno per nucleo familiare con tre o piu’ figli minori
25-08-2021

Allegato formato pdf

Domanda Assegno Maternità
25-08-2021

Allegato formato pdf

Richiesta Assistenza Economica
25-08-2021

Allegato formato pdf