Modalità di Pagamento (Tari)

Ultima modifica 14 febbraio 2024

Per l'anno 2024, con l'adozione della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 15.11.2023, il versamento della tassa, in base ai modelli F24 di pagamento inviati da A.S.V.O. S.p.A., ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e pagamento interbancari e postali, osserverà le seguenti scadenze:


1^ rata: 01.07.2024
2^ rata: 30.09.2024
3^ rata: 02.12.2024

Il pagamento dell'annualità può essere richiesto con una o più emissioni di acconto ed una emissione di saldo.
Per ciascuna emissione, il pagamento può essere compiuto nella forma rateale comunicata o in soluzione unica entro la scadenza della prima rata,

Istruzioni e modello F24

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24.04.2014 (vedi allegati) ha ridenominato i vecchi codici tributo nel seguente modo:

3944 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013
3945 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013 - Interessi
3946 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013 - Sanzioni

Il modello di pagamento deve inoltre indicare il seguente codice catastale comunale: G914

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alla Tari ad un comune diverso da quello destinatario della tassa, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare:

- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento;
- il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Per particolari difficoltà economiche può essere richiesta una maggiore rateazione.
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L'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro:
- per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

 

Risoluzione 45/E del 24.04.2014
25-08-2021

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