Dichiarazione Tasi

Ultima modifica 8 luglio 2019

La dichiarazione relativa alla tassa sui servizi indivisibili deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio o cessazione del possesso dei locali e delle aree tassabili.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
In tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul bene, l'occupante presenta la dichiarazione entro i 60 giorni successivi dall'occupazione stessa.
Entro 60 giorni dal loro verificarsi l'occupante dovrà denunciare anche eventuali variazioni o la cessazione dell'occupazione stessa.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

a) per le persone fisiche: l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l’immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
b) per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.

deve altresì obbligatoriamente indicare:

- i dati catastali anche delle eventuali pertinenze;

- l’ubicazione dell’unità occupata con il numero civico e l’eventuale interno, ove esistente;

- la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati;

- la data di inizio o di variazione dell’occupazione o detenzione;

- la sottoscrizione del dichiarante.
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Con la presentazione della denuncia di cessazione, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, per la restante parte dell'anno, a partire dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della cessazione.

In caso di ritardata denuncia di cessazione si prende a riferimento la data di presentazione. In questa particolare situazione, l'obbligo di pagamento non si protrae oltre la data indicata quando il contribuente dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o l'occupazione delle aree e dei locali oltre la data indicata.
In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per espressa comunicazione dell'utente subentrante o per azione di recupero d'ufficio.