Aliquote, Detrazioni, Riduzioni ed Esclusioni (Imu)

Ultima modifica 20 febbraio 2023

Con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2018 (vedi allegati), sono state approvate e confermate per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni già vigenti nell'anno 2018, necessarie per il pagamento dell'imposta:

4‰ per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

4‰ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;

9,8‰ per tutti gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili.

Per i fabbricati in categoria D: l'imposta calcolata ad aliquota base (7,6 per mille) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto all'aliquota deliberata (2,2 per mille).

Sono invece escluse dall'imposta le abitazioni principali (purchè non iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

All'abitazione principale e sue pertinenze, se tassabili, è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a € 200,00.

Tale detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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Sono parificate all'abitazione principale e pertanto escluse dall'imposta se non iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. L'unità immobiliare inoltre non deve essere locata o data in comodato d'uso (dichiarazione per cittadini non residenti nello Stato e iscritti all'AIRE).

L'imposta inoltre non è dovuta anche in relazione alle seguenti ipotesi:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture del 22.04.2008;


- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- fabbricati rurali strumentali: sono tali gli immobili iscritti in categoria catastale D10 o caratterizzati dall'annotazione di ruralità apposta dal competente Ufficio del Territorio;

- fabbricati "merce" costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (vedi allegato: risoluzione ministeriale 11/DF dell'11 dicembre 2013);

- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP), che non sono assimilati all'abitazione principale si applica:

- l'aliquota ordinaria;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale.
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Abitazione principale e relative pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il trattamento relativo all’abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:

- C/2 (magazzini e locali di deposito)

- C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro)

C/7 (tettoie chiuse od aperte)

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.
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Maggiorazione della detrazione

La detrazione per l'abitazione principale (nei casi in cui è ancora oggetto di tassazione) può essere maggiorata ad € 250,00, presentando apposita istanza e rientrando in una delle seguenti condizioni:

a) nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00, in cui è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o di invalidità superiore al 66%;

b) nucleo familiare composto da un anziano solo di età superiore a 65 anni, con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00;

c) nucleo familiare che versa in disagiate condizioni economico-sociali, con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00;

Chiunque voglia usufruire del trattamento agevolato deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno l'istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) richiesta per il calcolo dell'ISEE.
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Base imponibile

La base imponibile, a seconda dell'unità immobiliare posta in tassazione, viene così determinata:

Fabbricati

La rendita iscritta a catasto deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;

- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.


Terreni agricoli

Il reddito dominicale iscritto a catasto deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:

75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (attualmente esentati dall'imposta);

- 135 per i terreni agricoli in tutti gli altri casi.


Aree edificabili

L'imposta è calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area alla data del primo gennaio dell'anno d'imposizione.
Per maggiori informazioni clicca qui.
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Riduzioni

L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.

inoltre

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico od artistico;

- per gli immobili concessi in comodato gratuito;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La condizione di inagibilità o inabitabilità è dichiarata:

- dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

- dal contribuente mediante apposita dichiarazione con la quale attesta di essere in possesso di una perizia, redatta da un tecnico abilitato, accertante la condizione di inagibilità o inabitabilità ed allegando idonea documentazione fotografica.
Tale documentazione deve essere presentata in doppia copia: una diretta al Settore del Governo del Territorio ed una al Settore Tributi.

A seguito dell'accertamento/dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità conseguente alla sua richiesta, il contribuente dovrà rendere inaccessibili gli immobili sbarrando gli ingressi (porte e finestre) e segnalare con apposita cartellonistica il divieto di accesso e la situazione di pericolo derivante dall'immobile.

La riduzione prevista ha decorrenza, in caso di positivo accertamento dell'inagibilità/inabitabilità e del mancato utilizzo, dalla data di presentazione della richiesta di perizia dell'ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene registrata al protocollo dell'Ente.

Risoluzione 11/DF dell'11.12.2013
25-08-2021

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Delibera Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2018
25-08-2021

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