Aliquote, Detrazioni ed Esclusioni (Tasi)

Ultima modifica 20 febbraio 2023

Per l'anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018 (vedi allegato), sono state approvate e confermate le sottoindicate aliquote e detrazioni già vigenti nell'anno 2018:

2‰:    per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

1‰:    per i fabbricati rurali strumentali;

0‰:    per tutti gli altri immobili.

All'abitazione principale e sue pertinenze è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a € 40,00.

La detrazione viene maggiorata di € 20,00 (fino ad un massimo di € 160,00) per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le predette detrazioni devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, le detrazioni spettano a ciascuno di essi in parti uguali.
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Esclusioni

Anche per l'anno 2019 vi è l'esclusione dalla Tasi per le seguenti tipologie di immobili, se non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso):

- abitazioni principali e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. L'unità immobiliare inoltre non deve essere locata o data in comodato d'uso;

- le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture del 22.04.2008;


- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
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Abitazione principale e relative pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.


Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il trattamento relativo all’abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:

- C/2 (magazzini e locali di deposito);

- C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro);

C/7 (tettoie chiuse od aperte)

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.
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Fabbricati rurali strumentali

L'immobile è considerato strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D10 o se possiede l'annotazione di ruralità posta dal competente Ufficio del Territorio.
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Base imponibile

La base imponibile, a seconda dell'unità immobiliare posta in tassazione, viene così determinata:

Fabbricati

La rendita iscritta a catasto deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;

- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico.
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Quota a carico dell'occupante

Anche per l'anno 2019, nel caso di fabbricati rurali strumentali,
se il fabbricato è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul bene, la tassa deve essere così ripartita:

- 10% versata dall'occupante;
- 90% versata dal titolare del diritto reale sul bene (se dovuta).

Delibera Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018
25-08-2021

Allegato formato pdf