COSTITUZIONE PER
L'EUROPA
Attiva quadro intero
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ
LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO
DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,
ISPIRANDOSI alle eredità culturali,
religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori
universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende
avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il
bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole
restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale;
che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita
pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà
nel mondo;
PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro
identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche
divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune
destino;
CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli
le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno
e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle
generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno
spazio privilegiato della speranza umana;
RISOLUTI a proseguire l'opera
compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del
trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis
comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver
elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e
degli Stati d'Europa,
HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:
SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL
LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni
poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
PARTE I
TITOLO I DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-1 Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e
degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione
istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono
competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le
politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed
esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le
attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati
europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.
ARTICOLO I-2 Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori del rispetto
della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti
delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli
Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e
dalla parità tra donne e uomini.
ARTICOLO I-3 Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un
mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e
sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità
tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei
diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica,
sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo
sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo
l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo
sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco
tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e
alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla
rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in
particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i
mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella
Costituzione.
ARTICOLO I-4 Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei
servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono
garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della
Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
ARTICOLO I-5 Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli
Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita
nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il
sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali
dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità
territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della
sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale
cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono
reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Gli Stati membri adottano ogni misura di
carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli
obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle
istituzioni dell'Unione.
Gli Stati membri facilitano all'Unione
l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
ARTICOLO I-6 Diritto dell'Unione
La Costituzione e il diritto adottato dalle
istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite
prevalgono sul diritto degli Stati membri.
ARTICOLO I-7 Personalità giuridica
L'Unione ha personalità giuridica.
ARTICOLO I-8 I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione rappresenta un
cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla
gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella
diversità".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9
maggio in tutta l'Unione.
TITOLO II DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-9 Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà
e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nella
Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell'Unione in
quanto principi generali.
ARTICOLO I-10 Cittadinanza dell'Unione
1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza
nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei
diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.
Essi hanno:
a) il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro
in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di
un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al
Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle
istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della
Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le
condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in
sua applicazione.
TITOLO III COMPETENZE DELL'UNIONE
ARTICOLO I-11 Principi fondamentali
1. La delimitazione delle competenze
dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle
competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione,
l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli
Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa
stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita
all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà,
nei settori che non sono di sua competenza esclusiva,
l'Unione interviene soltanto se e nella
misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di
Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il
principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali
vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in
detto protocollo.
4. In virtù del principio di
proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno
al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della
Costituzione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità.
ARTICOLO I-12 Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza
esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare
atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente
solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza
concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore,
l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la
loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o
ha deciso di cessare di esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e
occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione
delle quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di
sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di
difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione,
l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro
competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a
disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono
determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.
ARTICOLO I-13 Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori :
a) unione doganale ;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento
del mercato interno ;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro ;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della
politica comune della pesca ;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi
internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo
dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a
livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o
alterarne la portata.
ARTICOLO I-14 Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri
quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei
settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri
nei principali seguenti settori :
a) mercato interno, b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nella parte III, c) coesione economica, sociale e territoriale, d)
agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del
mare, e) ambiente, f) protezione dei consumatori, g) trasporti, h) reti
transeuropee, i) energia, j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia, k)
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto
riguarda gli aspetti definiti nella parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio,
l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e
l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa
avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto
umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica
comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di
impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
ARTICOLO I-15 Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in
particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni
specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche
occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti
per dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle
politiche sociali degli Stati membri.
ARTICOLO I-16 Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni
relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di
una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica
estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di
solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.
Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale
da nuocere alla sua efficacia.
ARTICOLO I-17 Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento
L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento
o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea,
sono i seguenti :
a) tutela e miglioramento della salute umana, b) industria, c) cultura,
d) turismo, e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale, f)
protezione civile, g) cooperazione amministrativa.
ARTICOLO I-18 Clausola di flessibilità
1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche
definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi di cui alla
Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione
richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento
europeo, adotta le misure appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama
l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente
articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.
TITOLO IV ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I QUADRO ISTITUZIONALE
ARTICOLO I-19 Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a :
− promuoverne i valori,
− perseguirne gli obiettivi,
− servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli
Stati membri,
− garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche
e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende :
− il Parlamento europeo,
− il Consiglio europeo,
− il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
− la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
− la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa
previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
ARTICOLO I-20 Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la
funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla
Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini
dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta.
La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A
nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento
europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che
stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi
di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e
l'ufficio di presidenza.
ARTICOLO I-21 Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo
sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.
Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli
Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il
ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del
presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio
europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della
Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il
presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui
la Costituzione disponga diversamente.
ARTICOLO I-22 Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata
per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta.
In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al
mandato secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo :
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo ;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio
europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai
lavori del Consiglio "Affari generali" ;
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al
Consiglio europeo ;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle
riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale
veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla
politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato
nazionale.
ARTICOLO I-23 Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la
funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite
nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro
a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro
che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui
la Costituzione disponga diversamente.
ARTICOLO I-24 Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle
varie formazioni del Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito
in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo
le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza
dell'azione dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione
europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati
membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su
un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio
è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su
atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della
formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati
membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria,
conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del
Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-25 Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e
di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del
Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera
a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione
non partecipano al voto.
ARTICOLO I-26 La Commissione europea
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della
Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della
Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il
controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al
bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la
politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla
Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta
della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli
altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo
prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza
generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le
garanzie di indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è
composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e
il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al
paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il
presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai
due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri
in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale
sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal
Consiglio europeo secondo i principi seguenti :
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per
quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di
permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto
tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri
non può mai essere superiore a uno ;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è
costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità
demografica e geografica degli Stati membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza.
Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non
sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o
organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni
o con l'esecuzione dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento
europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della
Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale mozione
è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle
loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle
funzioni che esercita in seno alla Commissione.
ARTICOLO I-27 Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver
effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a
maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla
carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il
candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a
maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è
eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta
l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della
Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli
Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4
e paragrafo 6, secondo comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri
membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di
approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la
Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
3. Il presidente della Commissione :
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i
suoi compiti ;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la
coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione ;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari
esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente
glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le
dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo
1, se il presidente glielo chiede.
ARTICOLO I-28 Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con
l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari
esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato
mediante la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e
di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte
all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del
Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di
sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio
"Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti
della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In
seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a
tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento
degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di
queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse,
il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che
regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i
paragrafi 2 e 3.
ARTICOLO I-29 La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di
giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto
del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È
assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici
del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355
e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri
per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere
nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente
alla parte III :
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una
persona fisica o giuridica ;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali,
sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti
adottati dalle istituzioni ;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
CAPO II LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-30 La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono
il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che
costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi
decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema
europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali
nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e
allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità
giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro.
Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle
sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi
degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento
dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e
dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di
questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le
rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore
monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale
europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto
di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro
composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli
III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea.
ARTICOLO I-31 La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei
conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed
accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi
membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
generale dell'Unione.
ARTICOLO I-32 Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da
un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che
esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle
collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale
nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle
organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri
attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori
socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale
non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla
designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento
sono definite negli articoli da III-386 a III-392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro
composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener
conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a
tal fine.
TITOLO V ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO I-33 Atti giuridici dell'Unione
1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano
come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la
legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le
raccomandazioni e i pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È
obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati
membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della
forma e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale
volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni
specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure
vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito
alla scelta della forma e dei mezzi.
La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i
suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei
confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo
e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura
legislativa applicabile al settore interessato.
ARTICOLO I-34 Atti legislativi
1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la
procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due
istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.
2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi
quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione
del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento
europeo, secondo procedure legislative speciali.
3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi
quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati
membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per
gli investimenti.
ARTICOLO I-35 Atti non legislativi
1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli
articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici
previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della
Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti
su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali
è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La
Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla
Costituzione, adottano raccomandazioni.
ARTICOLO I-36 Regolamenti europei delegati
1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il
potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano
determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi,
il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi
essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e
non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni
cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti :
a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la
delega ;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se,
entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento
europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-37 Atti esecutivi
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno
necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di
esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e
nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte
degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti
europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
ARTICOLO I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le
istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure
applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte,
iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
ARTICOLO I-39 Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura
legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e
dal presidente del Consiglio.
Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha
adottate.
Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure,
in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore
alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione.
3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono
notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I-40 Disposizioni particolari relative alla politica
estera e di sicurezza comune
1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza
comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli
Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e
sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle
azioni degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e
fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il
Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite
dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee
necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli
affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi
nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di
Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di
interesse generale per definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di
assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione,
ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di
Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro
azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla
scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio
europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei
casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato
membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su
proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi
quadro europee sono escluse.
7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea
che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi
diversi da quelli previsti nella parte III.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti
e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune.
Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-41 Disposizioni particolari relative alla politica di
sicurezza e di difesa comune
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte
integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che
l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e
militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle
capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale
definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a
una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità,
avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati
membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive
norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il
carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per
alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi
tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile
con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione
della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari
per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli
Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere
anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa
comune.
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro
capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle
capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti
(Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze
operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a
individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a
rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa,
partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli
armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento
delle capacità militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa
comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al
presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su
proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno
Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il
ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso
congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito
dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori
dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è
disciplinato dall'articolo III-310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di
capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia
ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione
strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo
III-309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo
territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e
assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo
51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli
impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del
Nord−Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento
della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti
e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune.
Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-42 Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia :
a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se
necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri nei settori di cui alla parte III ;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati
membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie ed extragiudiziali ;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli
Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri
servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione
dei reati.
I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti
all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e
alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli
III-276 e III-273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente
all'articolo III-264.
ARTICOLO I-43 Clausola di solidarietà
1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico
o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione
mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi
a sua disposizione dagli Stati membri, per :
a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri
;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
eventuale attacco terroristico ;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta
delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico ;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su
richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o
provocata dall'uomo.
2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste
all'articolo III-329.
CAPO III COOPERAZIONI RAFFORZATE
ARTICOLO I-44 Cooperazioni rafforzate
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far
ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le
pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità
previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione
degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il
suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli
Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.
2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è
adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli
obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti
entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che
vi partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera
secondo la procedura di cui all'articolo III-419.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue
deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati
membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli
Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino
almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro ;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su
proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione,
per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri
del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino
almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano
solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve
essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
TITOLO VI LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-45 Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio
dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da
parte delle sue istituzioni, organi e organismi.
ARTICOLO I-46 Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia
rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione,
nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi
capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro
volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o
dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica
dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e
vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una
coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini
dell'Unione.
ARTICOLO I-47 Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di
scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione
dell'Unione.
Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con
le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni
dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti
interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni,
a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali
cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le
disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la
presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di
Stati membri da cui devono provenire.
ARTICOLO I-48 Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo
livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita
il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione
contribuisce al dialogo sociale.
ARTICOLO I-49 Il mediatore europeo
Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione.
Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo
esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
ARTICOLO I-50 Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione
della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano
nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il
Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto
legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro
supporto.
La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela
di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali
documenti.
4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo
regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi
documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.
ARTICOLO I-51 Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati.
Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità
indipendenti.
ARTICOLO I-52 Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati
membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o
comunità religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del
diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione
mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e
organizzazioni.
TITOLO VII FINANZE DELL'UNIONE
ARTICOLO I-53 Principi finanziari e di bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio
dell'Unione, conformemente alla parte III.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata
dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui
all'articolo III-412.
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione
preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà
fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa
corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III−412,
fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.
5 Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare
atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che
le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti
delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario
pluriennale di cui all'articolo I-55.
6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione
finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti
iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415,
combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione.
ARTICOLO I-54 Risorse proprie dell'Unione
1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi
e per portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse
proprie, fatte salve le altre entrate.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al
sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile
istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria
esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da
parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione
del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è
previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il
Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO I-55 Quadro finanziario pluriennale
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato
andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.
Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli
stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario
pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo
compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro
finanziario pluriennale.
4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea
che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando
adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO I-56 Bilancio dell'Unione
La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione
conformemente all'articolo III-404.
TITOLO VIII L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
ARTICOLO I-57 L'Unione e l'ambiente circostante
1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine
di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori
dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla
cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con
i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi
reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione
è oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO IX APPARTENENZA ALL'UNIONE
ARTICOLO I-58 Criteri di ammissibilità e procedura di adesione
all'Unione
1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di
cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne
trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti
nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione
del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo
compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di
un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è
sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO I-59 Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza
all'Unione
1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri,
su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della
Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste
un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei
valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei
quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato
membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando
secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale
constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o
su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui
constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno
Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale
Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una
decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato
membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti
di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui
diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che
gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una
decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del
paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato
alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto
e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai
paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione
delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65%
della popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto
adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza
qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per
maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o,
qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro
degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65%
della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di
blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza
dei membri che lo compongono.
ARTICOLO I-60 Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al
Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio
europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a
definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future
relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo
III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento
europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in
mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2,
salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato,
decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle
deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del
Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino
almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente,
tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.
PARTE II CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta,
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui
valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà,
dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori
comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei
popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e
locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile
e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e
dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali,
alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli
sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in
una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in
particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici
dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni
elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto
la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della
Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati
in appresso.
TITOLO I DIGNITÀ
ARTICOLO II-61 Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
ARTICOLO II-62 Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
ARTICOLO II-63 Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati :
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge, b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in
particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, c) il
divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro, d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
ARTICOLO II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani
o degradanti.
ARTICOLO II-65 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II LIBERTÀ
ARTICOLO II-66 Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
ARTICOLO II-67 Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
ARTICOLO II-68 Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto
di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
ARTICOLO II-69 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-70 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o
convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei
riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-71 Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
ARTICOLO II-72 Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell’Unione.
ARTICOLO II-73 Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
ARTICOLO II-74 Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-75 Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
ARTICOLO II-76 Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione
e alle legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-77 Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della
stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
ARTICOLO II-78 Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio
1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
ARTICOLO II-79 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III UGUAGLIANZA
ARTICOLO II-80 Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
ARTICOLO II-81 Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la
nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve
disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalità.
ARTICOLO II-82 Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
ARTICOLO II-83 Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
ARTICOLO II-84 Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da
autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del
minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali
e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al
suo interesse.
ARTICOLO II-85 Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e
culturale.
ARTICOLO II-86 Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il
diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV SOLIDARIETÀ
ARTICOLO II-87 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei
casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni
e prassi nazionali.
ARTICOLO II-88 Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali,
il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
ARTICOLO II-89 Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
ARTICOLO II-90 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e
prassi nazionali.
ARTICOLO II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.
ARTICOLO II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte
salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la
loro istruzione.
ARTICOLO II-93 Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un
motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
ARTICOLO II-94 Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi
quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o
la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi
nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici
sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-95 Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed
attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.
ARTICOLO II-96 Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente
alla Costituzione.
ARTICOLO II-97 Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
ARTICOLO II-98 Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
TITOLO V CITTADINANZA
ARTICOLO II-99 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
ARTICOLO II-100 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato.
ARTICOLO II-101 Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano
trattate in modo imparziale, ed equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare :
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi
pregiudizio ;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale ;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli
Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una
delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa
lingua.
ARTICOLO II-102 Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a
prescindere dal loro supporto.
ARTICOLO II-103 Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di
giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali.
ARTICOLO II-104 Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
presentare una petizione al Parlamento europeo.
ARTICOLO II-105 Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
ARTICOLO II-106 Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della
tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI GIUSTIZIA ARTICOLO II-107
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni persona i
cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati
violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto
delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio
a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia.
ARTICOLO II-108 Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
ARTICOLO II-109 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1.
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o
il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più
grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione
di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è
stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
ARTICOLO II-110 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è
già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E
L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
ARTICOLO II-111 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si
applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del
principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze
conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze
nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti nelle altre parti della Costituzione.
ARTICOLO II-112 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse
generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e
le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti
della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e
nei limiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono
uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione
più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali
diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi
possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da
istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri
allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle
loro rispettive competenze.
Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini
dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come
specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le
spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione
della Carta dei diritti fondamentali.
ARTICOLO II-113 Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali
delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
ARTICOLO II-114 Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un
atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente
Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle
previste dalla presente Carta.
PARTE III LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO III- 115
L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla
presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e
conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.
ARTICOLO III-116
Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.
ARTICOLO III-117
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la
promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una
protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un
livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
ARTICOLO III-118
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
ARTICOLO III-119
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate
nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
ARTICOLO III-120
Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni
dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla
protezione dei consumatori.
ARTICOLO III-121
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei
settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno,
della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le
disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati
membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni
culturali e i patrimoni regionali.
ARTICOLO III-122
Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in
considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale
in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del
loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione
e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo
di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi
funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e
finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge
europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la
competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire,
fare eseguire e finanziare tali servizi.
TITOLO II NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
ARTICOLO III-123
La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle
discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4,
paragrafo 2.
ARTICOLO III-124
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito
delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro
europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può
stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e
definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e
regolamentari.
ARTICOLO III-125
1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio
del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera
circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo
che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la
legge o legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione
non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro
europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle
carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e
misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
ARTICOLO III-126
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di
esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento
europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede
senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono
comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato
membro lo giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate
in sua applicazione.
ARTICOLO III-127
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la
tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per
assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per
facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
ARTICOLO III-128
Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi
alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera
d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV−448,
paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo
comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
ARTICOLO III-129
La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento
europeo‚ al Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito
all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione
tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della
Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati
da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge
o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
TITOLO III POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I MERCATO INTERNO
SEZIONE 1 INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
ARTICOLO III-130
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al
funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni
pertinenti della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel
quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle
merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari
per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi
di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello
sforzo che dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato interno‚
da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le
misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere
carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al
funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno
abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a
prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine
pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che
costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da
esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
ARTICOLO III-132
Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e
III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le
condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme
sancite dalla Costituzione.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la
Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte
di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo
dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di
giustizia statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione 1 Lavoratori
ARTICOLO III-133
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno
dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i
lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚ la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate
da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica :
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚ b) di spostarsi
liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚ c) di prendere
dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro‚
conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative
che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚ d) di rimanere‚ a
condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla
Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un
impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
ARTICOLO III-134
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita
dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a :
a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
del lavoro ;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini
per l'accesso agli impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione
interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il
cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei
lavoratori ;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle
legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati
membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla
libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i
lavoratori nazionali ;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le
domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di
compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione
nelle diverse regioni e industrie.
ARTICOLO III-135
Gli Stati membri favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli
scambi di giovani lavoratori.
ARTICOLO III-136
1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei
lavoratori‚ attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai
lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto :
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie
legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere e la conservazione del diritto
alle prestazioni sia per il calcolo di queste‚ b) il pagamento delle
prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o
legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo
sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di
applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri
l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia
investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo
III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale
sospensione, il Consiglio europeo :
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione
della procedura di cui all’articolo III-396, oppure b) chiede alla
Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto
inizialmente proposto si considera non adottato.
Sottosezione 2 Libertà di stabilimento
ARTICOLO III-137
Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni
relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei
cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel
territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di
esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società
ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite
dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei
propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai
pagamenti.
ARTICOLO III-138
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà
di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le
funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare :
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la
libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile
all'incremento della produzione e degli scambi‚ b) assicurando una stretta
collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse
attività interessate‚ c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative,
contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente
conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla
libertà di stabilimento‚ d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno
degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato membro‚
possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma‚ quando soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in |