
L'Imposta Municipale Propria reintroduce la tassazione sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze ed è dovuta sugli immobili, inclusi i terreni (anche incolti) e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
Non sono più previste esenzioni ed agevolazioni per le unità immobiliari concesse in uso o comodato gratuito ai parenti: queste unità abitative pertanto sono assoggettate all'imu con l’aliquota ordinaria e senza alcuna detrazione.
- l'I.C.I.;
- I'Irpef fondiaria sui redditi di terreni e fabbricati non locati;
- l'addizionale comunale sui redditi di terreni e fabbricati non locati;
-l'addizionale regionale sui redditi di terreni e fabbricati non locati.
Sono tenuti al pagamento:
- il titolare del diritto di proprietà;
- il titolare di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- l'assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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