Con la circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per evitare il pagamento del canone di abbonamento Rai per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza altri conviventi, esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Per fruire dell’esenzione, occorre compilare la dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it (che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti) da consegnare agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate oppure da spedire con plico raccomandato a Torino allo sportello abbonamenti Tv delle Entrate.
Per l’esenzione relativa al secondo semestre 2010, la scadenza della dichiarazione sostitutiva è fissata al 30 novembre p.v..
E’ altresì possibile per coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 (e sono in possesso dei requisiti) chiedere il rimborso inoltrando apposita istanza reperibile sempre nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Si informa che il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali. Gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate garantiscono adeguata assistenza nella compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva e dell’istanza di rimborso.