Con DGRV n° 4135 del 19 dicembre 2006, con decorrenza 1° gennaio 2007, l’assegno di cura sostituisce i precedenti interventi economici:
1. destinati alle persone non autosufficienti assistite a domicilio (LR 28/1991)
2. alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (DGRV 2907/2002)
3. alle famiglie che assistono persone affette da demenza di tipo Alzheimer o altro tipo (art. 40 LR 5/2001)
Per poter accedere all’Assegno di Cura devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni :
Modalità di accesso
La domanda di assegno può essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza in qualsiasi momento dell’anno. Sono soggetti titolati a presentare domanda:
1. un familiare, anche non convivente
2. la persona che provvede effettivamente a garantire adeguata assistenza
Motivi di cessazione
Documenti da allegare alla domanda:
ITER PROCEDURALE
1. Andare al CAAF per fare l’ISEE al fine di verificare l’idoneità del reddito
2. Andare dal Medico di Base perché compili gratuitamente la scheda sociosanitaria per la parte di competenza
3. Qualora il Medico di Base nella suddetta scheda abbia indicato SI alla voce “presenza demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali” , il Distretto Sociosanitario contatterà telefonicamente l’interessato per concordare a domicilio o presso la sede distrettuale l’appuntamento per la visita psicoclinica
4. Fare copia dei documenti elencati nella pagina precedente da presentare assieme alla domanda di assegno di cura compilata e firmata dal familiare richiedente
5. Il familiare richiedente l’assegno di cura per la persona non autosufficiente verrà contattato telefonicamente dall’Assistente Sociale del comune di Residenza per concordare una visita a domicilio per la compilazione della scheda sociosanitaria per la parte di competenza
Si ricorda che, successivamente alla presentazione della domanda, per non incorrere in sanzioni civili e penali come previsto dal D.P.R. 445/2000 che possono comportare la decadenza del contributo, l’erogazione dello stesso è vincolata alla tempestiva comunicazione ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, di:
- qualsiasi variazione riguardante il nucleo familiare
- variazione del contratto (assunzione, cessazione, cambio orario) e/o del nominativo della badante
- ventuali ricoveri superiori ai due mesi
- variazioni della condizione fisico sanitaria della persona assistita
- decesso e ricovero definitivo in struttura
- cambio residenza della persona non autosufficiente e/o del familiare richiedente
Si precisa che, successivamente alla presentazione della domanda e nel caso in cui la stessa sia ritenuta idonea dalla Regione Veneto (e di ciò il Servizio Sociale del Comune di Residenza farà comunicazione), la domanda va aggiornata obbligatoriamente per reddito annualmente.
Es. con redditi 2010 per il periodo luglio 2011-giugno 2012 e ISEE fatto entro il 31.12.2011 e per luglio 2012 - giugno 2013 con redditi 2011 e ISEE fatto entro il 31.12.2012
Tale rinnovo richiede la consegna ai Servizi Sociali della Dichiarazione ISEE aggiornata come da esempio sopra.