Importo assegno per il 2011: Eur. 1.714,31
REQUISITI
IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:
Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2011, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2012).
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).
MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
CUMULO DEI BENEFICI
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.