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Convenzione di Polizia Locale con il Comune di Cinto Caomaggiore

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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE di POLIZIA LOCALE “PORTOGRUARESE”:

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.


Rep. N. 8666____ A.N.R. del 26.11.2008__


L’anno 2008, il giorno 26 ( ventisei) del mese di novembre, presso la residenza locale del Comune di Portogruaro in Piazza della Repubblica n. 1, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di Legge

T R A 

- il Comune di Portogruaro, rappresentato dal Sindaco Sig. Antonio Bertoncello, alla sottoscrizione della presente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 dell’ 29.09.2008 esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

- il Comune di Cinto Caomaggiore, rappresentato dal Sindaco Sig. Luigi Bagnariol, alla sottoscrizione della presente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell’ 30.09.2008 esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

P R E M E S S O C H E

- Con la deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 73 del 22.01.2008, al fine di ottenere una ottimale distribuzione territoriale dei Corpi di Polizia Locale attraverso una loro aggregazione stabile riducendone al minimo la polverizzazione sul territorio, è stato approvato il “Piano di zonizzazione dei Corpi della Polizia Locale;

- Che detta delibera prevedeva altresì la possibilità da parte degli enti locali interessati di presentare osservazioni e proposte;

- Che con comunicazione del 07/06/2008 Prot. 64/P la Conferenza Sindaci della Venezia Orientale presentava alla Regione una proposta complessiva per tutto il veneto orientale, e che in tale proposta i Comuni di Portogruaro e Cinto Caomaggiore manifestavano l’intenzione di svolgere il servizio di Polizia Locale in modo associato fra loro e congiuntamente anche ai comuni di Gruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto;

- che detta convenzione prevede la gestione in forma associata tramite la costituzione di un area comune per la gestione dei servizi e delle funzioni della Polizia Locale;

- che il servizio di Polizia Locale ha un ruolo fondamentale all’interno dei comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato per le specifiche competenze e per le relazioni con i cittadini e le istituzioni;

- che l’esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia Locale rappresenta una valida soluzione per l’ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui sulla base dei criteri e principi condivisi, senza soluzione di continuità. 

Ricordato altresì che nel rispetto dei principi stabiliti:

dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”,
dalla legge regionale n. 40 del 09 agosto 1988 recante “Norme in materia di polizia locale”,
dalla legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002,
e dalla legge regionale n. 41 del 19 dicembre 2003,
i Comuni hanno competenza in materia di disciplina dell’organizzazione delle funzioni di polizia locale urbana e rurale;
Visto l’art. 30 del Testo Unico EE.LL. 267/2000; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
SOGGETTI ED OGGETTO
Il Comune di Portogruaro ed il Comune di Cinto Caomaggiore, di seguito, per brevità denominati “comuni convenzionati”, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante ufficio comune, le funzioni di polizia locale e di costituire il Corpo intercomunale di Polizia Locale, al fine di assicurarne le prestazioni nell’ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità oltre ad assicurare una gestione del servizio funzionale ed economica.

Art. 2
COSTITUZIONE UFFICIO COMUNE

Con la presente convenzione i Comuni convenzionati convengono di gestire in forma associata il servizio di Polizia Locale, quindi, costituiscono ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 40/1988 apposita “associazione”. Il simbolo dell’associazione è il logo del Comune di Portogruaro, ritenuto rappresentativo dell’area territoriale.

Art. 3
FINALITA’
 
La gestione associata è finalizzata a garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo per la prevenzione e il controllo dei fenomeni riguardanti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela del territorio e dei cittadini;

- politiche comuni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza e di rassicurazione civica, attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà presenti sul territorio;

- l’uniformità di comportamenti e modelli operativi di intervento sul territorio;

- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di migliorare le condizioni di sicurezza urbana sul territorio.

Art. 4
ATTIVITA’ 
La gestione associata, dovrà garantire lo svolgimento dei seguenti servizi:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia Urbana, Rurale e Locale;

- vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;

- esercitare le funzioni di polizia stradale attribuite dalla Legge alla Polizia Locale;

- prestare servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività istituzionali dei Comuni partecipanti all’accordo;

- vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico dei Comuni convenzionati;

- svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazioni connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;

- collaborare, d’intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

- esercitare le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di eventuali intese tra le Amministrazioni competenti;

- esercitare le funzioni di controllo in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
- le attività amministrative funzionali all’attività complessiva;

- il compimento di ogni altra funzione attribuita per Legge alla Polizia Locale;

- ogni altra funzione prevista dagli statuti comunali e dai regolamenti degli enti convenzionati;

- Coordinare e dirigere i gruppi di volontari della vigilanza costituiti e riconosciuti dalle amministrazioni oggetto della presente convenzione, curandone le uscite, la formazione e l’utilità sociale per il territorio di riferimento.

Art. 5
IMPEGNI DEI COMUNI CONVENZIONATI
 
I Comuni convenzionati si impegnano in particolare:

a) a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione;

b) a perseguire l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale, oltre all’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell’ambito di riferimento. A tali fine l’associazione, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune associato, provvede:

- allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni per tendere all’uniformità;

- all’omogeneizzazione delle procedure sanzionatorie per le violazioni alle norme di circolazione stradale ed amministrative e/o locali;

- all’adeguamento delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione secondo un modello uniforme che consenta di individuare il personale dell’associazione come appartenenti al Corpo di “Polizia Locale del Portogruarese”.

Art. 6
COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Portogruaro svolge il ruolo di comune capofila per la gestione del presente servizio associato e in tale ruolo è referente e coordinatore ai fini organizzativi, gestionali e contabili.

Il Comune capofila è altresì referente nei confronti della Regione Veneto sia per l’assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari sia per i successivi controlli.

Art. 7
COSTITUZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

In applicazione dell’art. 1 della presente convenzione è costituito il “Corpo intercomunale di Polizia Locale del Portogruarese”.

Il Corpo intercomunale di Polizia Locale è disciplinato dal Regolamento di Polizia Locale del Comune di Portogruaro. Il Comune di Cinto Caomaggiore, così come i comuni che in futuro vorranno aderire all’associazione, si impegna a provvedere all’approvazione del medesimo regolamento.

Art. 8
AMBITO TERRITORIALE

L’ambito territoriale per la gestione del servizio di Polizia Locale è individuato nell’intero territorio dei Comuni associati; il personale del Corpo di Polizia Locale mantiene a tal fine tutte le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti o con provvedimenti delle autorità competenti.

Art. 9
SEDE

L’Amministrazione comunale di Portogruaro, come comune capofila, mette a disposizione del Servizio associato della Polizia Locale i locali di sua proprietà siti in Piazza Castello n. 1, ove viene eletta la sede del servizio associato ad ogni effetto di legge.

Presso tale sede è istituita una centrale operativa in grado di ricevere tutte le chiamate della cittadinanza e dei servizi.

Presso ciascun Comune, tra quelli convenzionati, è istituita una sede periferica. Presso detta sede ci sarà la presenza, programmata e concordata, di personale al fine di garantirne l’apertura al pubblico con cadenza settimanale; in detta sede, con cadenza quindicinale, sarà presente, altresì, il Comandante del Corpo o suo referente individuato.

Una sede periferica è istituita, altresì, a Portogruaro nella frazione di Lugugnana presso la delegazione comunale.

Art. 10
ORGANIZZAZIONE GENERALE

La collocazione funzionale dell’associazione costituita per il servizio associato della polizia locale, e l’attività della stessa sono disciplinate dagli atti di organizzazione, dal regolamento degli uffici e dei servizi, dal regolamento di contabilità e dal regolamento dei contratti del Comune capofila.

La responsabilità e la direzione del corpo intercomunale di polizia locale è affidata al Comandante del Comune capofila.

I Sindaci dei comuni convenzionati, quali autorità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle rispettive comunità, esprimono gli indirizzi per l’attività del corpo intercomunale di polizia locale e segnalano al comandante le esigenze e le priorità di intervento.

Art. 11
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

Con la stipula della presente convenzione attuativa per la costituzione dell’associazione intercomunale di Polizia Locale, il Comune di Portogruaro e di Cinto Caomaggiore assegnano all’associazione il personale di cui all’allegato elenco.

L’assegnazione del personale all’associazione non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro che rimane in capo al comune di appartenenza.

Tutti gli istituti contrattuali demandanti dal contratto collettivo di lavoro alla contrattazione integrativa decentrata, gli accertamenti di responsabilità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, l’applicazione e l’esecuzione degli atti di organizzazione e di quelli adottati con il “potere del privato datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attengono al rapporto funzionale e di servizio che si instaura nell’ambito dell’associazione secondo la disciplina prevista dalla normativa regolamentare dell’ente capofila.

Annualmente entro il mese di settembre il Comandante dell’associazione presenta ai Sindaci una proposta di organizzazione del servizio con eventuale assunzione di nuovo personale che i Sindaci approvano all’unanimità. L’assunzione del personale, necessario ad integrare la dotazione organica programmata, è effettuata dai singoli comuni associati in modo da garantire la proporzione fra popolazione e personale in servizio. Il concorso viene gestito dal Comune capofila con la disciplina e le procedure previste dalla normativa regolamentare di detto ente. Un componente della Commissione di concorso è designato dal Comune associato che provvede all’assunzione.

Art. 12
COSTITUZIONE FONDO COMUNE PER LE RISORSE DECENTRATE

I comuni verificheranno la possibilità di definire forme di incentivazione specifica per il servizio svolto in modo associato, anche con la costituzione di un fondo per le risorse decentrate a favore del personale dell’associazione.

Art. 13
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA

La contrattazione integrativa decentrata per il personale assegnato all’associazione è svolta nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa del Comune capofila per la disciplina di tutti gli istituti in essa previsti.

Art. 14
CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE

Le retribuzioni saranno corrisposte dal Comune capofila.

Art. 15
CONFERIMENTO BENI MOBILI

I Comuni conferiscono al servizio associato i beni strumentali, attrezzature e veicoli riportati nell’allegato elenco.

I beni conferiti saranno assunti in carico dal Comune di Portogruaro con vincolo di destinazione al servizio convenzionato. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti.

L’acquisto di beni, del valore superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila), da adibire alla gestione associata è deciso annualmente dal Comitato di coordinamento dell’associazione di cui all’art. 25, ed ogni Comune vi parteciperà pro-quota secondo il riparto di cui all’art. successivo.

Art. 16
SPESE

Le spese necessarie all’espletamento del servizio associato nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili destinati allo stesso sono anticipati dal Comune Capofila che è responsabile dello stato di efficienza dei beni stessi. 

Le spese suddette solo a titolo esemplificativo, sono di seguito sommariamente elencate:

- spese generali per la gestione della sede;

- spese per carburanti;

- spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;

- spese per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature in dotazione;

- canoni per collegamenti ponte-radio e telematici con la MCTC e l’ACI;

- abbonamenti telefonici fissi e mobili;

- spese per l’hardware e software;

- spese di cancelleria;

- spese per l’accertamento, la notifica e la riscossione delle sanzioni amministrative ivi comprese la formazione e riscossione dei ruoli;

- spese per le divise ed altre dotazioni individuali del personale.

Art. 17
RIPARTO DELLE SPESE TRA I COMUNI 
Il riparto delle spese tra i comuni convenzionati è determinato, sulla base del servizio effettivamente usufruito, secondo il seguente parametro:

Sc = St x Hc / Ht

dove:
- Sc indica la quota di spesa attribuita al singolo comune;

- St corrisponde alla sommatoria di St1, St2, St3 e St4:

dove

- St1 = spese per il personale (retribuzioni e contribuzioni – salario accessorio – formazione)

- St2 = spese di funzionamento e manutenzione (come definito dall’art. 16)

- St3 = spese di ammortamento dei beni successivamente acquistati dal servizio associato

- St4 = spese generali determinate come al successivo articolo 19;

- Hc indica le ore di servizio effettivamente svolte in favore dei singoli comuni;

- Ht indica le ore totali svolte (effettiva presenza) dal personale assegnato.

Art. 18
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

I contributi ricevuti dalla Regione o da altri Enti pubblici, se non diversamente stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo o dagli atti di concessione, sono ripartiti dal Comune capofila dell’Associazione, tra tutti i Comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese a ciascuno imputabili per la gestione associata dei servizi e delle funzioni così come risultanti dal rendiconto dell’associazione.

Art. 19
DETERMINAZIONE SPESE GENERALI 
Le spese generali sostenute dal comune capofila per la gestione del servizio associato della polizia locale sono così definite:

- Sg1= spese per la gestione ed amministrazione del personale: i costi relativi al servizio del personale del comune capofila determinati in base al numero del personale assegnato all’associazione in rapporto direttamente proporzionale al numero totale dei dipendenti;
- Sg2 = spese per la gestione economica, finanziaria e per gli acquisti determinate come segue: i costi del servizio contabilità e provveditorato del Comune capofila ripartiti in percentuale sulla base del valore complessivo annuo delle spese effettuate dal servizio associato e il totale delle spese effettuate dal Comune capofila.

Art. 20
RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Cinto Caomaggiore corrisponderà trimestralmente al Comune capofila, a decorrere dal mese di marzo di ciascun anno, un anticipo sui costi della presente convenzione pari a tre mensilità della retribuzione del personale previsto nella dotazione organica attuale del Comune stesso.

Art. 21
RENDICONTO DELLE SPESE

Il rendiconto delle spese complessive per la gestione del servizio associato predisposto dal comune capofila in base al bilancio consuntivo dell’ente e ai referti del controllo di gestione è approvato dal Comitato di coordinamento dell’associazione di cui all’art. 25.

I comuni convenzionati hanno il diritto e la facoltà di esaminare i documenti contabili e i referti del controllo di gestione, ivi compresi i dati della contabilità analitica del comune capofila nonché i rapporti di servizio del corpo di Polizia Locale.

Il versamento a saldo di quanto dovuto dal comune convenzionato, come determinato ai sensi degli articoli 17 e 19, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto da parte del Comitato di coordinamento dell’associazione di cui all’articolo 25.

Art. 22
UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI

I Comuni convenzionati segnalano, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, al responsabile dell’associazione le presunte necessità di utilizzo del servizio associato ai fini della definizione delle previsioni di spesa.

E’ fatto comunque obbligo ad ogni comune convenzionato di utilizzare una quota minima di servizio che sarà definita dal Comitato di coordinamento dell’associazione di cui all’art. 25.
Il comune capofila segnalerà ogni trimestre le ore di utilizzo del servizio da parte dei singoli comuni convenzionati.

Art. 23
PREVISIONE DI SPESA

Entro il 15 del mese di novembre il Comune capofila invierà al comune convenzionato una previsione di spesa per il funzionamento del servizio associato per l’anno successivo con un’ipotesi di riparto.

Art. 24
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI
Le somme riscosse per sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle infrazioni al Codice della Strada, saranno suddivise per competenza territoriale e quindi introitate dai comuni nel cui territorio è stata accertata l’infrazione. In caso di accertamento rilevato d’ufficio si farà riferimento al luogo ove è avvenuta la violazione.

Parimenti le somme riscosse per le altre attività gestite dall’area, quali parcheggi a pagamento, infortunistica, rilascio copie atti, autorizzazioni per passi carrabili, saranno suddivise per competenza territoriale e introitate dal Comune a cui fà riferimento la procedura.

Al fine di semplificare l’effettuazione dei pagamenti di cui ai commi precedenti da parte degli utenti, è costituito un conto corrente postale intestato al “Corpo intercomunale di Polizia Locale del Portogruarese”, dove saranno versate anche le somme riscosse direttamente presso gli uffici, o “in strada” nei casi previsti dalla legge.
Mensilmente, entro il giorno 16 di ogni mese, si provvederà all’inoltro ai singoli comuni associati del resoconto delle entrate relativamente al mese precedente, ed ad effettuare il relativo versamento delle somme spettanti, ai servizi di tesoreria.

Eventuali interessi maturati durante il periodo di giacenza dei fondi saranno ripartiti proporzionalmente all’incasso totale dei singoli comuni associati nel periodo di riferimento.

La definizione delle procedure sanzionatorie amministrative in ordine ai regolamenti comunali, alle Leggi Regionali e alle violazioni in materia igenico-sanitaria, ambientale, cessioni fabbricati, commercio ed esercizi pubblici, e comunque tutte quelle che spettano all’autorità comunale, è attribuita al Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale “Portogruarese”.
I relativi introiti saranno di competenza del medesimo comune a cui spettavano gli introiti del verbale da definire.

Art. 25
COMITATO DI COORDINAMENTO

Con la firma della presente convenzione è istituito il “Comitato di coordinamento dell’associazione intercomunale di Polizia Locale Portogruarese” composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai rispettivi delegati per controllare e indirizzare lo svolgimento dell’attività del Corpo intercomunale in base al criterio per cui la programmazione degli interventi nei rispettivi territori comunali deve tendere ad una corrispondenza proporzionale con le quote di spesa poste a carico dei singoli Comuni. 

Spetterà, in particolare al suddetto organismo:

1) stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante del Corpo;

2) verificare congiuntamente al Comandante e, di norma, almeno una volta all’anno, l’andamento del servizio intercomunale, anche sulla base di apposite relazioni dello stesso Comandante sull’attività svolta;
3) esprimere il proprio parere in ordine alle richieste di adesione di altri Comuni;

4) approvare la dotazione organica dell’associazione e il relativo piano per le assunzioni;

5) approvare gli acquisti di beni mobili di valore superiore a € 5.000,00 e di beni immobili con vincolo di destinazione all’attività associata;

6) definisce in caso di risoluzione l’assegnazione dei beni acquistati durante la gestione associata.

Il Comitato si riunisce validamente solo con la presenza di tutti i suoi componenti e le riunioni si tengono di norma con cadenza trimestrale o, comunque, ogni qualvolta uno dei due Comuni convenzionati ne segnali l’opportunità.

Il Comitato adotta inoltre tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni per l’attuazione della presente convenzione che non siano qui attribuiti al Comune capofila e che non rientrino nelle competenze del Comandante e approva le proprie deliberazioni con il voto unanime dei suoi componenti.
Il Comitato viene presieduto a turno e per la durata di un anno da ciascuno dei Sindaci, a iniziare dal Sindaco del comune capofila e poi successivamente dagli altri in base al numero di abitanti di ciascun comune (dal più grande al più piccolo).

Il Comandante del Corpo intercomunale o suo delegato svolge le funzioni di segretario della Conferenza senza diritto al voto.

Le ulteriori modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Comitato stesso.

Art. 26
DURATA DELLA CONVENZIONE, RECESSO E SCIOGLIMENTO

La durata della presente convenzione è di 5 anni dalla data della stipula.
Il recesso di un Comune convenzionato è consentito solo a partire dal secondo anno successivo, previa deliberazione del Comune recedente, da comunicare entro il 30 giugno e con decorrenza dal successivo 1 gennaio.

Il Comitato di coordinamento valuterà le motivazioni delle eventuali richieste di recesso anticipato e la misura delle penalità da applicare che verranno addebitate all’amministrazione che receda in via anticipata.

Decorsi due anni ciascun Comune aderente può recedere dandone comunicazione entro il 30 giugno dell’anno in corso e con efficacia dal 1 gennaio dell’anno solare successivo.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata. Sei mesi prima della scadenza naturale della convenzione le amministrazioni aderenti alla stessa si impegnano a valutare, sulla base del lavoro svolto, il possibile rinnovo da formalizzarsi con apposito atto deliberativo.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni convenzionati, con deliberazione di giunta, la volontà di procedere al suo scioglimento. In tal caso lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

L’atto di scioglimento è deliberato dai Consigli comunali su proposta del Comitato di coordinamento e contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 27
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le modifiche della presente convenzione sono approvate dal Comitato di coordinamento salvo quanto disposto nel comma seguente; 

Le modifiche aventi ad oggetto:

- l’ingresso di nuovi soggetti

- lo scioglimento

- il rinnovo

- la proroga

sono approvate dal Comitato di coordinamento previa deliberazione uniforme di tutti gli enti convenzionati.
Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 28
POSIZIONE PATRIMONIALE - RECESSO
 
In caso di recesso, unilaterale o di scioglimento consensuale decorsi i termini di cui al precedente articolo 25, la posizione patrimoniale del singolo Comune uscente sarà liquidata secondo la seguente formula:

QL = V x Sp / Spt

Dove:

- QL: indica la Quota di Liquidazione ;

- V: indica il Valore attuale del patrimonio considerando solo i beni acquistati direttamente dal servizio associato;

- Sp: indica le ore dell’ente per la partecipazione alla gestione associata nel periodo considerato

- Spt: indica le ore totali della gestione associata del servizio nel periodo considerato.

La liquidazione della quota di spettanza nell’ipotesi di recesso unilaterale di cui al comma uno sarà effettuata secondo le modalità definite dal Comitato di coordinamento, il quale, per motivate esigenze, potrà disporre il rinvio fino alla scadenza della convenzione.

Art. 29
NORME FINALI
L’informazione e la trasparenza vengono garantite mediante l’invio ai membri del Comitato di coordinamento, a cura del Comune capofila, di copia degli atti amministrativi più rilevanti adottati (Delibere, Determine, Ordinanze, Atti di organizzazione interna).

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rinvia alle determinazioni ed alle disposizioni assunte e decise dal Comitato di coordinamento che in ogni caso non dovranno essere in contrasto con le norme della presente Convenzione.
In fase di prima attuazione, per l’anno 2009, si dà atto che l’impegno finanziario massimo, salvo successive determinazioni, che il Comune di Cinto Caomaggiore si impegna a sostenere è di 55.000,00 € e pertanto i servizi saranno forniti in proporzione a tale disponibilità economica.

Art. 30
ARBITRATO
 
Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

1. uno nominato dal Comune avanzante contestazioni;

2. uno dal Comune resistente

3. il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e il Comune resistente, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Venezia.

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 31
PRIVACY
I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 32
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Fatto, letto e sottoscritto:



Per il COMUNE DI PORTOGRUARO:
IL SINDACO
Antonio BERTONCELLO 
lì 26.11.2008


Per il COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE:
IL SINDACO:
Luigi BAGNARIOL 
lì 26.11.2008