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MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO PER I VEICOLI NON CATALIZZATI

13 novembre 2009

Come già avvenuto negli anni passati, anche il Comune di Portogruaro aderisce alle proposte della Provincia di Venezia, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico .

L’intervento prevede il divieto di circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti, individuati nei “non catalizzati”, dal 16/11/2009 al 18/12/2009 e dal 7/1/2010 al 31/3/2010.

Tale limitazione sarà in vigore nel centro urbano di Portogruaro, con esclusione delle vie Isonzo, Bonò, Stadio, Pordenone, Cadorna, Matteotti, S. Agnese, Bon, Manin, Veneto, Friuli, Trieste, San Giacomo e Villastorta.

Sarà in ogni caso consentito l’accesso ai parcheggi in Piazza S.Tommaso dei Battuti, in Piazza Castello, in via Mons. Tarantino, in via Arma della Cavalleria, in via Diaz, in viale della Stazione, in via Sommariva, in via Mercalli ex Cimitero, in via Ambrosoli, in via Stadio fronte Piazza Castello, in via Baracca, nonché in tutti i parcheggi adiacenti l’Ospedale Civile.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.
I residenti nel Comune di Portogruaro potranno circolare in deroga al divieto il lunedì, il martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 16,00.

Altre deroghe sono previste per casi specifici.

Il Comando Polizia Locale potrà fornire informazioni su richiesta (Tel.0421/277341). 


Deroghe

 
1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;

2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico).

3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing;

4) gli autobus, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con o senza conducente;

5) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;

6) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;

7) autovetture al servizio di persone con diminuita capacità di deambulazione munite dell’apposito contrassegno, e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato ad esigenze di questi ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc., riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di terapia etc, ed ogni altro elemento utile all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo;

8) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria; per l’eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione;

9) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;

10) veicoli degli operatori sanitari e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");

11) veicoli con targa straniera;

12) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza, ivi inclusi i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza, da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio";

13) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D.; i veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento;

14) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto;

15) gli autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

16) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

17) Veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto.

18) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo;

19) veicoli dei giornalisti muniti del permesso rilasciato dalla Polizia Locale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’esercizio della professione;

20) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;

21) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso l’Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;

22) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").

23) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento compr
ovante la propria attività lavorativa;

24) veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all’Ordine, impegnati in difese d’ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

25) gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l’esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all’esercizio della propria attività (con le modalità previste al successivo punto “titolo autorizzatorio”).

26) veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata e uscita del minore, (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").

27) Autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai dell’art. 60 del C.d.S. limitatamente al percorso della manifestazione (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").

28) Veicoli omologati EURO IV conformi a specifiche Direttive Europee (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione);

29) veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione;

30) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l’inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").

 


 
 

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