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Giudici Popolari

I giudici popolari

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1 aprile fino al 31 luglio.

L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.



Requisiti

· avere la cittadinanza italiana;

· godere dei diritti civili e politici;

· avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;

· essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;

· essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;

· buona condotta morale.



Non possono essere iscritti all’albo di giudice popolare:

a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.



Documentazione da presentare


Per l’iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all’albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dalla sezione "modulistica", è inoltre in distribuzione presso l’ufficio elettorale.

Il modulo va compilato e consegnato all’ufficio protocollo del Comune di Portogruaro o all’ufficio elettorale allegando copia di un documento di identità.



Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.



Aggiornamento elenchi

1)
Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione va fatta entro il 31 luglio;

2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;

3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;

4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’assise;

5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;

6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell’albo pretorio e con pubblico manifesto;

7) entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’assise;

8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’assise.



Normativa di riferimento

·
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.

· L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni".

· L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".