Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre (salvo differimento del termine) il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unita’, annualita’, universalita’ ed integrita’, veridicita’, pareggio finanziario e pubblicita’.
Il bilancio e’ corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli altri allegati previsti dalla legge.
I risultati di gestione sono invece dimostrati nel rendiconto che comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
Al rendiconto e’ allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Il rendiconto e’ deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.