CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Approvato dal C.C. con deliberazione n. 43 del 2.4.2001
Attiva frames
Art. 1 - Oggetto
1. I rapporti tra i Contribuenti e lamministrazione comunale sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede. 2. Il presente articolato contiene le norme di adeguamento alla legge 27 luglio 2000, n.
212, avendo riguardo ai diritti del Contribuente e ai doveri dellEnte impositore.
Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie
1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne
loggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare loggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna, che non hanno
un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte
salve quelle strettamente inerenti alloggetto degli atti medesimi.
3. I richiami a disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria devono recare
il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
Le disposizioni modificative dei regolamenti tributari debbono essere introdotte
riportando integralmente il testo modificato.
Art. 3 - Diritti e doveri dei Contribuenti
1. I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata lattività di
accertamento, liquidazione e riscossione di tributi sono obbligati ad un comportamento
corretto e cortese con i Contribuenti fornendo, nei limiti del possibile, le informazioni
e gli aiuti richiesti. 2. I contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo agli ufficio comunali
secondo le regole del buon comportamento.
Art. 4 - Efficacia temporale delle norme
regolamentari
1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione
autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.
2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti
a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o delladozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.
Art. 5 - Tutela dellintegrità
patrimoniale
1. Lobbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. E ammesso laccollo del debito tributario altrui senza liberazione
del contribuente originario. 3. Il soggetto terzo versante non risponde, in ogni modo, di errori, incompletezze od
omissioni restando responsabile del debito tributario il soggetto passivo individuato
dalla legge. 4. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire nè prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
5. Lobbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli fini tributari,
non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o formazione.
Art. 6 - Rimessione in termini
1. Il Sindaco, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo
adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da
cause di forza maggiore. Il Sindaco può sospendere o differire il termine per ladempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi imprevedibili ed eccezionali.
Art. 7 - Informazione al contribuente
1. Lamministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa,
costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti
in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli
stessi a disposizione gratuita dei Contribuenti. 2. Lamministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e
con i mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, nonchè ogni altro atto
amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.
Art. 8 - Conoscenza degli atti e
semplificazione
1. Lente locale assicura leffettiva conoscenza da parte del Contribuente degli
atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio
del Contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal Contribuente, ovvero nel
luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui
si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro
contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le
disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Lamministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua
conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
lirrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti
prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. Lamministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di
dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi
a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e
più agevoli. 5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni
già in possesso dellamministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle leggi regolanti le specifiche norme
tributarie. 6. Prima di notificare gli atti derivati dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e o
dei versamenti, lufficio tributi invita il Contribuente, per il tramite del servizio
postale o di altro idoneo mezzo, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i
documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni
dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della
liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di un tributo rispetto a quello
richiesto. La disposizione non si applica nellipotesi di iscrizione a ruolo di
tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma
Art. 9 - Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto
dallarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione
dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dellamministrazione. Se nella motivazione si fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve
essere richiamato in sintesi nellavviso di pretesa tributaria.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
-
lufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito
allatto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
-
lufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dellatto in sede di autotutela;
-
le modalità, il termine, lorgano cui è possibile ricorrere in caso di atti
impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento alleventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza la motivazione della pretesa
tributaria.
4. La natura tributaria dellatto non preclude il ricorso agli
organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 10 - Errori del contribuente
1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora
egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dellamministrazione locale
o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate
dallamministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere
a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dellamministrazione stessa. 2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sullambito di applicazione della norma
tributaria, anche per il disposto dellarticolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. 3. Qualora la violazione si traduce in una mera formalità senza alcun debito di imposta e
non causa danno allamministrazione comunale non sono irrogate sanzioni; si realizza
tale condizione quando la violazione non arreca pregiudizio allesercizio
dellazione di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile,
dellimposta e sul versamento del tributo. 4. In ogni caso la violazione formale senza alcun debito di imposta non viene sanzionata
nel caso in cui lattività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di
qualunque natura viene affidata a soggetti terzi.
Art. 11 - Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto allamministrazione comunale, che
risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello
concernenti lapplicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e
personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dellistanza non ha
effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dellamministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo
riferimento alla questione oggetto dellistanza di interpello, e limitatamente al
richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al
precedente comma, si intende che lamministrazione concordi con
linterpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è
nullo. 3. Limitatamente alla questione oggetto dellistanza di interpello, non possono essere
irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dallamministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui listanza di interpello formulata da un numero elevato di
Contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro,
lamministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso idonei mezzi
di comunicazione.
Art. 12 - Accessi, ispezioni e verifiche
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati allesercizio di
attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati
sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono,
salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante lorario
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni
commerciali o professionali del contribuente. 2. Il Contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la
verifica e loggetto che la riguarda. Qualora le attività di controllo riguardino un
considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono sono attuate collettivamente a
mezzo di idonei mezzi di informazione. 3. Qualora il Contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della verifica se ne
deve tenere conto nellatto di pretesa tributaria conseguente ai risultati della
verifica.
Art. 13 - Contribuenti non residenti
1Al contribuente residente allestero sono assicurate le informazioni sulle
modalità di applicazione delle imposte, di presentazione delle dichiarazioni e di
pagamento delle imposte.
Art. 14 - Norme finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia anche nei confronti dei
soggetti che esercitano lattività di accertamento, liquidazione e riscossione di
tributi di qualunque natura. 2. Le presenti norme entrano in vigore dopo 15 giorni dalla esecutività dellatto di
approvazione. 3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti alla specifica materia. |